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Hai un titolo di studi conseguito all'estero?
In un mondo sempre più globalizzato, e a fronte di una nuova mentalità generazionale gravitante attorno all’esercizio del diritto della libertà di circolazione, diventa sempre più frequente la circostanza che molte persone scelgano di completare la propria formazione accademica o professionale all’estero.
Diversi sono i motivi di tale scelta: la partecipazione a corsi di Master, PhD, dottorati, corsi di laurea – dai più tradizionali a quelli attinenti al settore artistico – e finanche la frequentazione di scuole secondarie di I e II grado. Questo fenomeno ha generato un nuovo trend di problemi legati al riconoscimento di un titolo di studio estero in Italia, sia al fine di proseguire gli studi che per partecipare ai concorsi pubblici o, ancora, per continuare ad esercitare la professione nel nostro Paese.
I procedimenti possibili sono molteplici e si distinguono soprattutto in base alla finalità ultima per cui si intende agire.
Uno di questi è l’ “equipollenza del titolo”, tramite cui si può ottenere un generico riconoscimento accademico del titolo di studio, sia per proseguire gli studi che per conseguire il corrispondente titolo italiano. Diversamente, per il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito all’estero, è importante fare una distinzione tra professioni regolamentate e non regolamentate: quest’ultime non necessitano di alcuna procedura amministrativa, in quanto, l’assunzione del lavoratore dipenderà esclusivamente dalla discrezionalità del datore di lavoro.
La fattispecie più problematica, tuttavia, si verifica qualora vi sia l’esigenza di partecipare a un concorso pubblico in Italia e che, tra i requisiti previsti, vi sia il titolo di studio che il soggetto ha conseguito all’estero. In tal caso si parla di “equivalenza del titolo” che, a fronte della recente riforma dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 attraverso la L. n. 15/2022, ha introdotto la possibilità, per i partecipanti a concorsi pubblici, di candidarsi al bando riservandosi di presentare in un secondo momento il titolo di studio “equivalente” a quello italiano richiesto, entro uno stringente termine, a pena di decadenza.
Tuttavia, l’equivalenza del titolo di studio è vincolata alla finalità per cui è stata formulata la richiesta. Ciò comporta che, al di fuori della singola specifica attività, quale in questo caso la partecipazione al concorso pubblico italiano, l’equivalenza non avrà alcun valore. Tale specifica è ciò che distingue l’equivalenza dall’equipollenza. Quest’ultima, infatti, avendo come suo imprescindibile presupposto il rilascio di una Dichiarazione di Valore dallo Stato estero coinvolto, comporta la totale e incondizionata parificazione del titolo straniero al corrispettivo titolo italiano.
Tutti questi complessi procedimenti, anche a causa della loro continua riforma, si rivelano ostici e rendono, ad oggi, sempre più necessario un adeguato supporto legale, che lo studio Giambrone&Partners fornisce ai suoi clienti, in un settore che si rivela sempre più di nicchia.
Francesca Paola Fortunato
Trainee Lawyer
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