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Il reato di violenza sessuale
Cosa è il reato di violenza sessuale?
Il reato di violenza sessuale può avvenire sotto diverse forme. Pertanto, alcuni casi di violenza sessuale prevedono una pena più severa
“La violenza sessuale è un reato contro la persona disciplinato dagli artt. 609 bis e seguenti del Codice Penale”. Il nucleo di tale quadro giuridico è rappresentato dal comma 1 della prima disposizione cui si è fatto riferimento, modificato dalla Legge del 19 Luglio 2019, n. 69:
Ai sensi di tale norma, “chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”
Ad oggi, non esiste una norma volta a disciplinare l’ipotesi specifica della violenza sessuale in abitazione, nonostante questa pratica sia molto diffusa e, certamente, tra le più gravi e lesive per la vittima. Pertanto, la giurisprudenza – a fronte dei diversi casi concreti in cui si è espressa– è intervenuta, precisando i limiti di operatività delle circostanze aggravanti previste in maniera specifica dal Codice penale.
Assume particolare rilievo, come detto, l’aggravante della limitazione della libertà personale della vittima, nel momento in cui gli abusi e le violenze sessuali avvengono all’interno della propria abitazione.
Quando avviene il reato di violenza sessuale
Per integrare la fattispecie in questione, tra gli elementi necessari vi sono: la minaccia, l’abuso di autorità, la costrizione della vittima e la violenza; tutti elementi, questi, finalizzati al compimento di un atto sessuale. Inoltre, il reato in oggetto si configura anche nell’ipotesi di abuso delle condizioni di inferiorità - fisiche o psichiche - della persona offesa oppure se l’atto è stato compiuto ingannando la vittima.
Nella categoria degli atti sessuali non rientra semplicemente il rapporto sessuale, ma anche altre condotte, quali i contatti fisici senza il consenso e contro la volontà della persona offesa.
Il reato di violenza sessuale prevede, in generale, dai 6 ai 12 anni di reclusione, ridotta fino ai due terzi nel caso di violenza sessuale di minore gravità.
La violenza sessuale aggravata si configura qualora si verifichi una delle circostanze previste dall’art. 609 ter e, nello specifico, qualora sia realizzata:
·nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
·con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
·da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
·su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
·all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
·nei confronti di donna in stato di gravidanza;
·nei confronti di una persona minorenne;
·nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
·se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
·se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Tali aggravanti possono comportare un aumento della pena di almeno un terzo e, se la violenza sessuale aggravata avviene ai danni di un minore di 14 anni, può aumentare della metà ed essere ulteriormente raddoppiata nel caso in cui la persona offesa abbia meno di 10 anni di età.
Violenza sessuale in abitazione
Con riferimento al contesto in cui si realizza, la violenza sessuale può avvenire in luoghi chiusi e in aperti. Il Codice Penale contempla le aggravanti, come detto, in base all’età della persona offesa, alle modalità del fatto compiuto e al rapporto che ha colui che compie la violenza con la persona offesa.
Qualora la violenza sessuale sia commessa all’interno dell’ambiente familiare, in uno spazio ristretto quale l’abitazione domestica, la fattispecie appare più complessa e, pertanto, occorrerà verificare se il luogo di commissione del reato coincida con l’ambito domestico della persona offesa, le relazioni intercorrenti tra la vittima e il soggetto attivo, nonché eventuali ulteriori costrizioni patite dalla vittima.
In particolare, v’è da dire che, proprio nei casi di violenze consumate all’interno di luoghi chiusi, l’aggravante assume maggior rilievo a causa della limitazione della libertà personale patita dalla persona offesa, intesa, talvolta, come vera e proprio impossibilità di movimento.
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