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Strumenti a tutela del concedente
Nell'ambito dei contratti agrari, lo strumento a tutela del concedente, per riottenere la disponibilità del fondo condotto in affittanza agraria ed oggetto di inadempimenti contrattuale, è disciplinato dall'art. 5 della legge n. 203/82 il quale prevede che il locatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento delle obbligazioni del conduttore.
Costituiscono grave inadempimento:
- l'abbandono del fondo o il mancato svolgimento delle attività agricole per un periodo di tempo che comprometta la normale produttività del fondo;
- la mancata esecuzione delle riparazioni ordinarie necessarie per mantenere il fondo in buono stato di coltivazione e di efficienza;
- il mutamento non autorizzato della destinazione del fondo;
- il mancato rispetto delle norme di buona tecnica agraria che pregiudichi gravemente la produttività del fondo.
In tali situazioni, l'art. 5 L 203 1982 dispone, al terzo comma, che “prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il locatore è tenuto a contestare all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l’inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto”.
Pertanto, il concedente di un fondo rustico concesso in affittanza agraria ha la possibilità di contestare, ai sensi dell'art. 5 L 203/82, il grave inadempimento all'affittuario, concedendo termine di 90 giorni per sanare l'inadempimento. Decorso inutilmente tale il concedente termine, ai sensi dell'art. 46 L 203/82, deve rivolgersi all'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA competente per territorio per esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio ex 11 del d. lgs n. 150/2011.
Successivamente, in caso di mancato accordo in sede di ispettorato e comunque decorsi 60 giorni dall'invio della raccomandata per il tentativo di conciliazione, il concedente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per far dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del conduttore.
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