Diritto/Dovere di informazione e statuti societari: prevale sempre l'informazione

Una recentissima pronunzia della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli ha affrontato di recente il tema dei diritti di informazione del socio e di partecipazione alle assemblee societarie e le conseguenti refluenze sulla validità delle delibere che violino tali diritti.

In particolare, il Tribunale di Napoli con recente pronunzia ha affrontato il tema peculiare a mente del quale la delibera assembleare fosse stata in realtà assunta nella pretesa esecuzione di una clausola statutaria che si è interpretata nel senso di ledere in qualche misura il diritto di partecipazione all’assemblea di alcuni dei soci (vd. Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia d’impresa, sentenza 8508/2023, pubblicata in data 18 settembre 2023).

In particolare, lo statuto conteneva (come più volte è capitato di reperire nella prassi) una clausola che limitava la partecipazione dei soci interessati, nel caso di riunione assembleare che avesse all’ordine del giorno l’esclusione degli stessi soci.

Nella fattispecie valutata dal Tribunale partenopeo lo statuto della società (in realtà una cooperativa sociale, alla quale in parte qua è applicabile la disciplina delle s.r.l.) imponeva testualmente “(…) ai fini della valida costituzione dell’assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea (…)”.

Si tratta, evidentemente, di una clausola rigorosissima che lascia adito a prevaricazioni in danno dei soci contrarie all’ordinamento: in particolare nel caso in ispecie i soci escludendi non erano stati né convocati, né tanto meno avevano partecipato all’assemblea, che li aveva effettivamente esclusi.

Avverso la delibera insorgevano i soci interessati ed esclusi, evidenziando l’invalidità della delibera sub specie del difetto della carenza di informazione.

In particolare, emergeva nel caso in ispecie il tema centrale del contrasto fra lo statuto societario (che imponeva secondo la richiamata lettura il comportamento che è stato tenuto) e la norma di legge di cui all’articolo 2479, comma 5, nella parte in cui si precisa che “(…) ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo (…)”.

Invero, la norma codicistica richiamata è null’altro che il precipitato di un principio – considerato centrale ed inderogabile da dottrina e giurisprudenza – volto alla tutela del diritto all’informazione ed alla partecipazione del socio alla vita societaria, a mente del quale l’assemblea non può assumere alcuna delibera se non si siano previamente informati e convocati regolarmente in assemblea tutti i soci, nessuno escluso.

Si tratta di un principio inderogabile, la cui violazione – anche in questo caso per giurisprudenza pacifica – non comporta l’annullabilità della delibera assembleare (la quale è l’ipotesi tipica di invalidità degli atti assembleari, suscettibile del un breve termine di decadenza di novanta giorni) ma la più severa misura della nullità della stessa delibera, non suscettibile di termini di decadenza e rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice adito.

Ed in effetti, la Corte partenopea ha mostrato di aderire alla richiamata giurisprudenza prevalente, a mente della quale formule statutarie del tipo in esame, sebbene autorizzino a non considerare la partecipazione del socio nei quorum costitutivi e deliberativi assembleari, non autorizzano affatto ad omettere gli obblighi di informazione e convocazione del socio stesso.

Ricorda in particolare il Tribunale di Napoli quanto dettato dall’articolo 2479ter comma 2 del codice civile che, richiamando l’analogo articolo 2373 c.c. – in materia di s.p.a. – prevede effettivamente l’invalidità delle delibere assembleari assunte con la partecipazione determinante del socio in conflitto d’interessi ma, diversamente, non prevede in alcun modo l’esclusione dello stesso socio dai diritti di informazione e/o partecipazione all’assemblea.

Nei termini indicati pertanto, la richiamata clausola statutaria - oggettivamente ambigua – andava interpretata nel senso conforme a legge: il socio escludendo andava informato e convocato, anche se non si poteva conteggiare il suo voto ai fini dei quorum assembleari.

Il rischio per le società in caso di violazione di tali norme è ovviamente altissimo: la società può venirsi a trovare sostanzialmente a tempo indeterminato in un “limbo” in cui non è chiara la reale composizione della compagine societaria. Ovviamente, norma di prudenza avrebbe imposto dapprima la corretta interpretazione della clausola statutaria in senso conforme a legge (ove non la sua modifica) e, solo successivamente, l’assunzione della delibera assembleare pregiudizievole per i soci.

Silvio Motta
Partner
Carmelo Barreca
Of Counsel

 

Giambrone & Partners è uno studio legale internazionale con uffici a Lione, Barcellona, Birmingham, Catania, Glasgow, Gran Canaria, Londra, Madrid, Milano, Napoli, Palermo, Roma, San Paolo, Sassari, Torino, Casablanca e Tunisi. Per ulteriori informazioni, contattateci qui o scriveteci all'indirizzo info@giambronelaw.com