Scuola: assegnazione temporanea e diritto al ricongiungimento familiare

L’art. 42 bis del D.lgs. 151/01 dispone che “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.”

Si tratta, dunque, di un’ulteriore possibilità concessa ai dipendenti della pubblica amministrazione (ivi compresi i docenti) che abbiano figli di età inferiore ai 3 anni di età. Tramite tale istanza i docenti possono chiedere di essere assegnati temporaneamente, per un periodo non superiore a 3 anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore svolge attività lavorativa.

Anche i Tribunali di tutta Italia, da Lecce a Sondrio, passando da Roma, Milano, Salerno, Perugia, Mantova, Verona, Monza, Ivrea, Lucca, Siena, ecc., ritenendo prevalente l’esigenza della tutela della genitorialità, hanno definitivamente sancito il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. “assegnazione temporanea”. Oggi, quindi, lavoratrici madri e lavoratori padri dipendenti del comparto scuola della Pubblica Amministrazione, dunque, oltre alla domanda di assegnazione provvisoria, possono presentare l’ulteriore e diversa domanda di assegnazione temporanea, disciplinata dall’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.

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Avv. Carla Maria Puleo

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