In caso di scioglimento del matrimonio: è possibile mantenere il cognome dell'ex coniuge?

Il matrimonio è l’unione fisica, morale e legale di due singoli che scelgono di iniziare a condividere la propria vita e di divenire un’unica entità. Infatti, il matrimonio è da sempre simbolo di unione. 

Talvolta però, tale unione può venire meno, a causa di uno dei coniugi o di entrambi, e si ricorre alla separazione. Verificatasi tale condizione di scioglimento del matrimonio, vengono all’attenzione diverse difficoltà e problematiche che richiedono di adire l’autorità giudiziaria. Una delle possibili problematiche che si potrebbero verificare è il mantenimento, o meno, del cognome acquisito. Infatti, ci sono dei casi in cui per la moglie, ormai conosciuta con il cognome acquisito, risulta disagevole il ritorno al cognome d’origine. Tale situazione potrebbe non essere compresa da molti, ma per alcune mogli, soprattutto dopo tanti anni di matrimonio alle spalle e dopo aver utilizzato tale cognome acquisito per gran parte della loro vita, è veramente difficoltoso la cessione dello stesso.  Ed è una condizione che viene a manifestarsi più spesso di quanto pensiamo.

In particolare, a suscitare l’attenzione su tale argomento è stato un caso specifico che ha visto protagonista una donna, che dopo aver portato ed usufruito per 25 anni del cognome del marito, celebre medico, ha deciso di impugnare la sentenza della corte d’appello. Tra i motivi di ricorso della moglie vi è l’illegittimità e la non applicazione dell'art. 5, comma terzo, della L. n. 898/1970, ai sensi del quale: “il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”.

In conclusione, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 654 dell’11 gennaio 2022 ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, in quanto ritiene che la genericità dei capitoli di prova, formulati dalla difesa, non hanno né supportato la richiesta di uso del cognome né dimostrato la sussistenza del presupposto di un interesse concreto ed eccezionale. In quanto, dalla documentazione prodotta, non si evinceva come il cognome dell'ex coniuge potesse rappresentare un identificativo della donna dal punto di vista sociale e personale.

Luisanna Accardo

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