Sblocco dei Licenziamenti In Italia

Con l’insorgere della Pandemia da Covid-19 nel marzo del 2020 si è resa necessaria la chiusura di molteplici attività economiche al fine di contenerne la diffusione. Il Governo italiano, quindi, con innumerevoli provvedimenti urgenti legati alla situazione emergenziale ha apprestato numerose tutele al fine di contenere la crisi economica che si sarebbe affacciata in Europa con il protrarsi di misure di contenimento della Pandemia.

Tra le misure più significative, che sicuramente hanno rappresentato un unicum dell’Eurozona, si annovera il cd. “blocco dei licenziamenti”, la quale ha permesso di arginare l’onda della crisi economica che ha investito il Paese nel 2020.

Il DL n. 18/2020, ha introdotto il blocco generalizzato dei licenziamenti dapprima per 60 giorni e poi, per effetto dell’art. 80 del DL n. 34/2020, per ulteriori complessivi 5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020.

In particolare, l’art. 14 del DL n. 104/20 (cd. DL Agosto), rubricato «Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo», ha evitato l'avvio delle procedure di licenziamento anche per i datori di lavoro “che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto”.

Tale misura, seppur generalizzata, prevedeva però delle eccezioni che poi nelle successive proroghe sono rimaste invariate:

a) cessazione di un appalto, quando il personale viene contestualmente assunto dal nuovo appaltatore;

b) cessazione definitiva dell'attività dell'impresa senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

c) accordo collettivo di incentivo alla risoluzione del rapporto, solo se seguito da adesione individuale;

d) fallimento, salvo non vi sia continuità con l’esercizio provvisorio.

Il Governo, a partire dal primo “Decreto Ristori” decise di prorogare la misura del blocco dei licenziamenti, programmando un abbandono graduale di tale misura proprio per dare modo alle imprese di riprogrammare la ripartenza con le nuove aperture.

Infatti, con il DL n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni), la proroga del divieto generalizzato di licenziamento è stata estesa al 30 giugno 2021 per le imprese destinatarie del trattamento della Cassa integrazione ordinaria, con il mantenimento del “blocco” sino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro destinatari dell’assegno ordinario del Fis, della cassa in deroga e dell’integrazione salariale per gli operai agricoli, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

A dimostrazione dell’intenzione dell’esecutivo di abbandonare progressivamente tale misura, sempre a condizione che la situazione sanitaria fosse parzialmente rientrata in concomitanza con la campagna vaccinale, in prossimità della “scadenza” del 30 giugno 2021 il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis) ha poi previsto per le imprese rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di ricorrere agli ammortizzatori ordinari e straordinari senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Di conseguenza ai datori che facessero richiesta dei trattamenti integrativi salariali fu precluso, per la durata del trattamento di integrazione salariale e fino al 31 dicembre, l’avvio di procedure collettive di riduzione di personale e la intimazione di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

Inoltre, vennero preclusi i licenziamenti individuali e collettivi altresì alle imprese che, avendo subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, avessero fatto ricorso al contratto di solidarietà difensivo “agevolato” previsto dal Decreto (senza pagamento di alcuna addizionale e con possibilità di una maggiore riduzione d’orario rispetto alle previsioni “ordinarie”). Il “blocco” dei licenziamenti viene esteso al 31 dicembre 2021, inoltre, per le imprese dei settori turismo, stabilimenti termali e commercio che richiedano il beneficio dell’esonero contributivo nei termini e con le modalità stabilite nel decreto.

Il 30 giugno 2021, mentre perdura lo stato emergenziale e dopo la firma di un accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali e datoriali, nel quale è stato ribadito l’impegno delle parti sociali a «raccomandare» alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali previsti in alternativa ai licenziamenti, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e dell’avvio di politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 99/2021 con cui si dispone la proroga del c.d. blocco dei licenziamenti sino al 31 ottobre 2021, ma solo per alcune categorie di imprese industriali del settore tessile, abbigliamento, pelli, che nonostante la crescita del PIL attraversano ancora una grave crisi.

Dunque, perdurando lo stato emergenziale almeno sino al 31 dicembre del 2021, da un lato ancora sussiste una forte presenza dello Stato nel tutelare i lavoratori a rischio di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall’altro si è arrivati ad un progressivo allentamento delle misure del cd. “blocco dei licenziamenti”, solo però per quei settori che hanno visto una progressiva crescita, lasciando i rimedi della decontribuzione e dell’accesso senza costi ai trattamenti integrativi salariali per quei settori che ancora versano in una situazione di crisi.

Giovanni Denaro

 

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