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La Riforma Cartabia: l'estensione delle categorie di reati procedibili a querela
Con la Legge n. 134 del 27 settembre 2021 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”), si avviano i lavori per la formulazione della riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale, la cosiddetta “riforma Cartabia”, su iniziativa dell’allora Ministro della Giustizia, Marta Cartabia.
La riforma si inserisce in un più generale programma di rafforzamento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema penale. Molteplici sono le novità, ma tra quelle più importanti vi è l’estensione della categoria dei reati procedibili a querela della persona offesa. Cosa si intende per reati perseguibili a querela della persona offesa e reati proseguibili d’ufficio? Se un reato è procedibile a querela, questo sarà segnalabile dalla vittima a cui viene affidata la valutazione di opportunità se procedere o meno e, quindi, se attivarsi per far giudicare il reato da un giudice penale, entro un termine perentorio.
Se il reato è procedibile d’ufficio, invece, è lo Stato che ha l’interesse a perseguire quel determinato delitto, che, per la gravità dell’offesa che arreca, sarà perseguibile dalla Procura di sua iniziativa, una volta avuta la notizia della presenza di un reato e dovrà necessariamente seguire un percorso obbligato che potrebbe condurre ad una sentenza di condanna davanti ad un giudice penale.
L’ampliamento della categoria dei reati procedibili a querela, con la riforma Cartabia, è una misura che ha la funzione di snellire il numero dei procedimenti penali che arrivano dinanzi al giudice penale poiché, come già detto, la decisione se procedere o meno per una causa penale viene lasciata alla scelta della persona offesa dal reato, la quale dovrà essere avanzata entro un termine perentorio.
In particolare, tra reati per i quali sarà possibile, dalla data di entrata in vigore della riforma, procedere per querela della parte offesa rientrano:
- le lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, c.p.);
- le lesioni personali dolose (art. 582, comma 1, c.p.);
- sequestro di persona non aggravato (art. 605, comma 1, c.p.), (la procedibilità a querela è ammessa salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità);
- violenza privata (art. 610 c.p.), (la procedibilità a querela è ammessa salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero che ricorra l’aggravante speciale di cui al comma 2);
- violazione di domicilio (art. 614 c.p.), (si procederà d’ufficio solo nel caso in cui vi siano le circostanze aggravanti elencate, ovvero se il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità);
- furto (art. 624 c.p.), (la procedibilità a querela è ammessa nel caso in cui la persona offesa sia incapace, per età o infermità;
- truffa (art. 640 c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).
Con il Decreto Legge 31 ottobre 2022, n. 162, l’entrata in vigore della riforma Cartabia del processo penale è stata prorogata al 30 dicembre 2022 e, con il Decreto Legislativo n. 150 del 10 Ottobre 2022, è stato previsto l’inserimento di norme transitorie di particolare rilievo per la prassi, che vigeranno per il periodo compreso tra il 31 ottobre 2022 e il 30 dicembre 2022.
In particolare, il nuovo regime di procedibilità troverà applicazione a partire dal 30 dicembre 2022 ma, trattandosi di una modifica di favore, troverà applicazione retroattivamente e, quindi, sarà applicabile anche per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto n. 150 del 10 Ottobre 2022 e fino al 29 Dicembre 2022 (divenuti nel frattempo procedibili a querela), e per i quali non è già stato avviato il procedimento penale.
Ciò significa, che il termine di tre mesi entro cui proporre la querela, decorre dal 30 dicembre 2022, se il reato è stato commesso anche prima di questa data ma il procedimento penale non è stato ancora incardinato. Nel caso in cui, invece, alla data del 30 dicembre (data di entrata in vigore della Riforma) il procedimento penale è già stato vigono le “Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità”.
Ed, in particolare, nelle ipotesi in cui, alla data del 30 dicembre (data di entrata in vigore della Riforma) è già stato incardinato il procedimento penale, il compito di informare la persona offesa della possibilità di presentare querela non è più affidato all’Autorità procedente bensì agli avvocati delle parti offese, tenuti a rispettare il termine di tre mesi per proporre la querela, che decorre dalla data di entrata in vigore della norma, il 30 dicembre 2022 (art. 85 Decreto Legge n. 162/2022).
In breve, per i reati posti in essere prima dell’entrata in vigore della riforma (e, quindi, prima del 30 dicembre 2022), se procedibili a querela, il termine di tre mesi per proporla decorrerà da questa data. Inoltre, il dovere di avvisare le parti offese di provvedere alla querela entro la conclusione del termine predetto, spetterà agli avvocati, piuttosto che alle Autorità procedenti, come previsto nella precedente versione della norma.
Vista la complessità delle modifiche occorse al codice penale e, più in generale, delle dinamiche procedurali che il sistema penale comporta, è consigliabile rivolgersi, nel più breve tempo possibile, ad un avvocato penalista perché individui la soluzione più adeguata al caso concreto, sia se si ricopre la posizione di indagati che in qualità di persone offese da un reato.
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