Revoca delle disposizioni testamentarie

I riferimenti normativi in materia di revoca delle disposizioni testamentarie si trovano nel Libro II, Titolo III del Codice civile, in particolare artt. 679-687.  

Il legislatore italiano in linea di principio garantisce al testatore di disporre liberamente dei propri beni per il periodo successivo alla morte mediante testamento. Così facendo tutela sia il diritto di proprietà individuale, cioè l'interesse del testatore a trasmettere dopo la propria morte il suo patrimonio a taluni soggetti, sia la volontà privata, consentendo al de cuius di scegliere a chi devolvere i propri beni.

Tuttavia, come sancito dall’art 587 c.c. in combinato disposto con l’art 679 c.c., il testamento è revocabile e il testatore non può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie. 

Nel proseguo andremo ad analizzare nel dettaglio le tre tipologie di revoca previste dal Codice civile, ovvero la revoca espressa (art 680 c.c.), la revoca tacita (art 682 ss. c.c.) e infine la revocazione per sopravvenienza di figli (art 687 c.c.)

La revoca espressa (Art 680 c.c.)

La revoca espressa è una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, finalizzata a rendere inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti. Ai sensi dell’art 680 c.c. tale revoca può essere fatta per mezzo di un nuovo testamento, a prescindere dalla forma usata (ad es. un testamento pubblico può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo), oppure con atto ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni in cui il testatore dichiara di revocare, in tutto o in parte, le disposizioni anteriori. 

La revoca tacita (art 682 ss. cc.)

Dalla revocazione espressa si distingue quella tacita che può verificarsi in quattro circostanze: 

  • Testamento posteriore incompatibile con quello anteriore (art 682 c.c.);

  • Distruzione del testamento olografo (art 684 c.c.);

  • Ritiro di un testamento segreto in cui difettino i requisiti del testamento olografo (art 685 c.c.);

  • Alienazione e trasformazione della cosa legata (art 686 c.c.).

La fattispecie che maggiormente ricorre nella pratica è la revoca per mezzo di un testamento posteriore incompatibile con quello anteriore. L’art. 682 c.c. si ispira al principio generale di conservazione della volontà testamentaria in ragione della sua irripetibilità. Pertanto, ove il testatore non abbia revocato espressamente il testamento, questo rimane valido nelle parti in cui è compatibile con quello successivo. 

Tuttavia, la nozione di incompatibilità è controversa. La Cassazione Civile, Sez. II con la nota ordinanza n. 11587 del 11 Maggio 2017, distingue tra incompatibilità oggettiva e soggettiva. La prima ricorre quando è materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle disposizioni contenute nei due testamenti (ad es. un determinato bene viene lasciato in legato prima ad una persona e poi ad un altra). Di contro, l’incompatibilità soggettiva (o intenzionale) si ha quando dal testamento successivo si può dedurre la volontà del testatore di revocare, in tutto o in parte, quanto disposto con il testamento precedente, pur essendo le disposizioni conciliabili tra di loro. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, l’incompatibilità attiene alla volontà del testatore. 

La revocazione per sopravvenienza di figli (art 687 c.c.)

Si tratta, per espressa dichiarazione di legge, di una revoca di diritto delle disposizioni testamentarie che ricorre nel caso in cui il testamento sia redatto in assenza assoluta di figli e successivamente ne nascano o se ne scopra l’esistenza. 

Occorre sottolineare che tale norma non si applica al testatore che, al momento della redazione del testamento, aveva già dei figli e successivamente ne sopraggiungono altri. 

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