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I "RES NON DOM"
In un mondo sempre più globalizzato è cruciale per un Paese che intende attrarre investimenti esteri offrire una tassazione di favore.
Sono stati molteplici gli interventi legislativi adottati negli ultimi anni dal Legislatore italiano in materia tributaria finalizzati alla “competitività fiscale”. Dagli interventi mirati alla riduzione del carico tributario, ovvero alla semplificazione dei sistemi fiscali – con conseguente riduzione dei c.d. costi di compliance ed incremento della certezza per gli investitori – ovvero ancora all’adozione di misure antielusive in linea con quelle di altri Stati.
In particolare, lo scopo di tali modifiche è stato quello di rendere l’Italia maggiormente attrattiva e competitiva per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare nel nostro Paese al fine stimolare la crescita economica.
Nel quadro degli interventi legislativi con il chiaro scopo di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, va annoverata anche la disciplina fiscale dei neoresidenti, c.d. “RES NON DOM” di cui all’art. 24 bis TUIR. Si tratta di un regime fiscale che, in deroga ai principi della worldwide taxation e della progressività dell’imposizione reddituale, permette una riduzione degli oneri tributari ed una semplificazione degli adempimenti correlati.
Sinteticamente, le persone fisiche non residenti, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, possono optare per essere soggette ad un tributo annuale di importo fisso in luogo dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero e di ogni imposizione patrimoniale (Ivie ed Ivafe) e successoria sulle disponibilità estere, e di evitare, al contempo, gli obblighi di monitoraggio fiscale.
Tale disciplina può essere qualificata come un “regime fiscale sostitutivo” che prevede l’applicazione, per l’appunto, di una imposta sostitutiva istituita con effetto surrogatorio (opzionale) di altri tributi e adempimenti formali e che prescinde dalla ricchezza effettiva del contribuente o dal suo reddito.
Le persone fisiche che, al ricorrere dei requisiti, intendono beneficiare del regime RES NON DOM devono esercitare l’opzione, intesa come dichiarazione di volontà da parte del contribuente.
Il quadro normativo di riferimento prevede diverse modalità per l’esercizio di detta opzione.
È possibile presentare uno specifico interpello probatorio riguardante la sussistenza delle circostanze di fatto richieste dalla normativa entro dei termini stabiliti dalla legge. Una seconda modalità, ammessa con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, consiste nella compilazione di un apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Il contribuente che esercita l’opzione è, altresì, tenuto ad indicare lo Stato o gli Stati esteri dove era fiscalmente residente prima di trasferirsi in Italia, in modo che l’Amministrazione finanziaria italiana possa comunicare il trasferimento di residenza alle Amministrazioni estere, pena l’irrogazione di una sanzione per violazioni di omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
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