Il procedimento d'ingiunzione

Il procedimento d’ingiunzione è disciplinato dagli artt. 633 e ss del Codice di Procedura Civile ed è inserito nel libro IV, relativo ai procedimenti speciali, capo I, rubricato “Dei procedimenti sommari”.

In ipotesi di ritardo nell'adempimento di un credito, il creditore, può tutelarsi mediante la costituzione in mora del debitore, al fine di far gravare sul debitore le conseguenze negative del ritardo.

Condizioni di ammissibilità

Il creditore di una somma di denaro ovvero di una determinata quantità di cose fungibili, o di un diritto di consegna di una cosa mobile determinata, può adire il giudice competente al fine di ottenere una pronuncia d’ingiunzione di pagamento o di consegna.

Ai fini dell’azione, il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. Con riferimento ad un credito avente ad oggetto una somma di denaro, l’azione è consentita:

  1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
  2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Procedimento

La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti previsti dall’art 125 c.p.c., l’indicazione degli elementi di prova (scritta). Il ricorso va depositato presso la cancelleria del Giudice competente che, a norma dell’art. 637 c.p.c., risulta essere il giudice di pace o il tribunale.  

Se sussistono i presupposti di cui all’art 633 c.p.c., il giudice, entro 30 giorni dal deposito del ricorso, accoglie la domanda ed emette decreto con il quale ingiunge al debitore di pagare entro il termine di 40 giorni; il ricorso emesso dal Giudice, con allegato il decreto ingiuntivo, deve essere notificato a cura del ricorrente - entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla emissione del decreto - al debitore.

Notificazione del decreto

Ai sensi dell’art. 644 c.p.c. il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, ovvero nel termine di 90 giorni negli altri casi. In ipotesi di mancata notificazione del decreto, con conseguente perdita di efficacia, la domanda può essere riproposta.

Opposizione

Avverso il decreto ingiuntivo, il debitore può proporre opposizione entro il termine (40 giorni) di cui all’art. 645 c.p.c. L’opposizione, a norma dell’art. 645 c.p.c., si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente-creditore. In seguito all’opposizione, il giudizio si svolge, davanti al Giudice (ufficio giudiziario) che lo ha emesso secondo le norme che regolano il rito ordinario.

Ove non sia stata esperita l’opposizione nel termine stabilito (40 giorni) o qualora l’opponente non si sia costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.   

Il procedimento di opposizione si conclude con sentenza che può confermare ovvero revocare e/o dichiarare nullo e/o dichiarare del tutto inefficace il decreto ingiuntivo.

Titolo esecutivo

Il decreto ingiuntivo, oltre ai casi che precedono, può - ricorrendone i presupposti ex art. 642 c.p.c. ovvero, ex art. 648 c.p.c. - essere dichiarato provvisoriamente esecutivo. La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo consente al creditore, in ipotesi di mancato adempimento spontaneo da parte del debitore, di esercitare, nei confronti del debitore, l’azione esecutiva (ossia una esecuzione forzata).

Il decreto d’ingiunzione dunque, divenuto esecutivo, costituisce titolo esecutivo e consente al creditore di incoare il procedimento di espropriazione forzata.

 

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