La notifica a mezzo PEC deve essere tempestivamente rinnovata se la casella del destinatario è satura

Con una recentissima sentenza, la cassazione torna a pronunciarsi sul tema della notifica degli atti notificati tramite PEC, ribaltando l’orientamento precedente 

La notifica degli atti tramite posta elettronica certificata (PEC) rappresenta uno strumento fondamentale per l’accelerazione del processo, ma comporta, di contro, l’insorgere di diverse problematiche di natura tecnica. Ne costituisce un esempio l’ipotesi in cui la notificazione di un atto non vada a buon fine per una causa imputabile al destinatario, cioè per l’inadeguata gestione della casella di posta. In questo caso, secondo la Cassazione Civile, sentenza n. 40758/2021, il notificante deve tempestivamente rinnovare la notifica presso il domicilio fisico del notificato. 

Cosa si intende per notifica a mezzo PEC?

La notifica di un atto consiste nella comunicazione di esso, mediante specifiche modalità, effettuata nel rispetto di termini temporali ben precisi, talvolta disposti dal Giudice per il singolo caso, talaltra già previsti dal Codice Civile. Essa, dunque, serve a mettere a conoscenza il destinatario - detto notificato - di un determinato atto, ed è perciò funzionale al rispetto del fondamentale principio del contraddittorio nel processo. 

La notifica di un atto processuale avviene secondo le modalità indicate negli artt. 137 e succ. Cod. Civ. A seguito della Legge 53/1994, la quale ha riconosciuto agli avvocati la facoltà di notificare gli atti in proprio a mezzo posta e, soprattutto, tramite la Legge 183/2011, alla notifica a mezzo PEC è stata attribuita la stessa validità delle tradizionali forme di notificazione previste dalle disposizioni normative sopra richiamate. 

Tale innovazione si inserisce appieno all’interno dell’iter di digitalizzazione del processo civile; nata come modalità alternativa, o facoltativa, a quella tradizionale - cioè tramite Ufficiale Giudiziario – è divenuta, in alcuni casi, obbligatoria. 

Come funziona?

A differenza della notifica tramite l’Ufficiale Giudiziario, che richiede la consegna in duplice copia fisica dell’atto al funzionario preposto dell’UNEP competente, che si occuperà di recarsi presso l’indirizzo indicato, la notifica tramite PEC viene effettuata attraverso modalità del tutto digitali. Ebbene, affinché ciò avvenga, è sufficiente che il notificante e il notificato siano titolari di una propria utenza PEC registrata presso un pubblico registro (INIPEC O REGINDE). 

Inoltre, il notificante deve inserire nel messaggio PEC:

  • l’atto da notificare in copia autentica conforme all’originale, che dovrà essere predisposta in diverse modalità a seconda che l’atto originale sia cartaceo o informatico. Nel primo caso sarà necessario effettuare una scansione dell’originale, apponendovi la dicitura di copia conforme (ed inserendo quest’ultima che nel file della relata a pena di nullità). Nel secondo caso, sarà sufficiente apporre la dicitura di copia conforme in calce all’atto stesso;
  • la relata di notifica firmata digitalmente, che a pena di nullità dovrà contenere: nome, cognome e codice fiscale dell’avvocato notificante, della parte per la quale si agisce e del destinatario; l’indicazione dell’indirizzo PEC del destinatario ed il pubblico registro dal quale è stato estratto; l’attestazione di conformità dell’atto in caso di originale cartaceo; l’Ufficio Giudiziario, la sezione ed il numero di ruolo in caso di causa già pendente;
  • la dizione nell’oggetto della PEC, a pena di nullità, “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”

Quando si perfeziona la notifica? 

Essa si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Tuttavia, in alcuni casi può accedere che, nonostante l’atto venga notificato tramite invio telematico alla casella di posta elettronica, con successiva accettazione da parte del sistema, non sia possibile ottenere la relativa consegna. Ciò, ad esempio, avviene se la casella di posta elettronica risulta satura, a causa di una inadeguata gestione dello spazio di archiviazione da parte del titolare e della ricezione di nuovi messaggi. 

Cosa succede in questi casi?

Se la casella di posta elettronica risulta satura, si pone il problema del valore da attribuire alla notifica dell’atto. Secondo un certo orientamento, la notifica è da considerarsi comunque valida, per due ordini di ragioni. In primo luogo, poiché il destinatario dell’atto è tenuto, ai sensi del D.M. n. 44/2011, art. 20, comma 5, ad abbonarsi ad un apposito sistema che gli permetta di ottenere una comunicazione ogniqualvolta si verifichi il sovraccarico della propria casella; in secondo luogo, perché, in tali circostanze, potrebbe trovare applicazione l’art. 149 bis c.p.c., comma 3, che afferma, appunto, che “la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”. 

Tuttavia, secondo la recentissima pronuncia del Giudice di legittimità, se la notifica telematica non va a buon fine per una causa non imputabile al notificante - essendo invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di archiviazione - il notificante stesso deve ritenersi abbia l’onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domicilio (fisico) eletto dal notificato, in un tempo adeguatamente contenuto. 

Ebbene, ciò significa che la notifica telematica a mezzo PEC non sostituisce integralmente la tradizionale notifica presso il domicilio del destinatario, la quale può intervenire nei casi in cui la prima non sia portata a termine positivamente. Di conseguenza, è necessario che, oltre al domicilio digitale, sia sempre indicato uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in aggiunta al primo, per la notifica degli atti processuali. 

17 gennaio 2022

Vincenzo Di Benedetto – Trainee lawyer

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