Diritti di prelazione in favore del conduttore

Il conduttore del fondo rustico ha diritto di prelazione in caso di vendita del fondo rustico condotto in affittanza agraria. La norma che disciplina tale diritto è l'articolo 8 della L. n. 590 del 1965 il quale stabilisce le condizioni in cui viene riconosciuto il diritto di prelazione per terreni agricoli. Nella sostanza le condizioni per esercitare tale diritto sono le seguenti:

Il diritto di prelazione si applica in caso di trasferimento di un terreno agricolo a titolo oneroso o in caso di concessione in enfiteusi (un tipo di contratto che prevede l'uso di un terreno per un lungo periodo di tempo, in cambio del pagamento di un canone).

Il terreno in questione deve essere affittato a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria o a compartecipazione. Tuttavia, sono esclusi i terreni affittati con contratti stagionali.

Il diritto di prelazione spetta all'affittuario, al mezzadro, al colono ed al compartecipante, a condizione che vengano rispettate certe condizioni.

Per esercitare il diritto di prelazione, il coltivatore deve aver coltivato il terreno in questione per almeno due anni. Questo requisito serve per garantire che il coltivatore abbia un legame stabile e duraturo con il terreno.

Il fondo per il quale si intende esercitare il diritto di prelazione, sommato ad altri terreni eventualmente posseduti dal coltivatore (in proprietà o enfiteusi), non deve superare una superficie tripla rispetto a quella che corrisponde alla capacità lavorativa della sua famiglia. Questo limite serve per evitare l'accumulazione eccessiva di terreno e garantire una distribuzione equa delle risorse agricole.

In sostanza, l'articolo 8 della L. n. 590 del 1965 tutela i coltivatori che hanno un legame stabile e duraturo con un terreno agricolo, garantendo loro la priorità di acquisto quando il terreno viene venduto, a condizione che rispettino certi requisiti e limiti alla superficie.

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