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Le controverse figure del mobbing e dello straining nel rapporto di lavoro
Nei peculiari contesti lavorativi attuali, caratterizzati spesso da un’estrema precarietà, è sempre maggiore l’esigenza di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori, soprattutto a causa delle frequenti situazioni di disagio che gli stessi, incolpevolmente, si trovano costretti a subire.
Proprio tale esigenza impone di focalizzare l’attenzione su due particolari figure, il c.d. “mobbing” e il c.d. “straining”, che, ad una prima analisi, possono apparire simili ma, in realtà, si differenziano sostanzialmente.
Ed infatti, il mobbing è definito come quella condotta del datore di lavoro sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente negli ambienti di lavoro, che si risolve in capillari e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisio-psichico e della sua personalità.
Il mobbing può essere di tre tipi: a) verticale, se viene posto in dal datore di lavoro o da un superiore gerarchico; b) orizzontale, se viene posto in essere tra colleghi di pari livello; c) ascendente, se viene attuato da un soggetto di livello inferiore rispetto alla vittima.
È evidente che il mobbing consista in un fenomeno riprovevole, di estrema gravità, che tende a distruggere psicologicamente la vittima tant’è che, per tale ragione, l’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro a predisporre ogni misura di sicurezza finalizzata a tutelare l’integrità fisica, ma altresì la salute psichica e la personalità morale del lavoratore. L’art. 2087 c.c. impone, inoltre, in capo al datore di lavoro la responsabilità per le lesioni psicofisiche subite dal lavoratore a titolo di responsabilità contrattuale.
Differente dal mobbing è invece la figura dello straining che, letteralmente, significa «mettere sotto pressione» ed infatti si configura allorquando viene a crearsi un rapporto lavorativo conflittuale e di stress forzato mediante condotte ostili o vessatorie.
Lo straining, infatti, si caratterizza per il modo in cui sono perpetrate le azioni vessatorie in quanto queste ultime sono poste in essere in maniera limitata o, comunque, distanziata nel tempo ma, tuttavia, determinano un forte turbamento psicologico nel lavoratore che, ad esempio, può anche derivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente disagevole, per incuria e disinteresse nei confronti del benessere lavorativo.
È opportuno sottolineare, infatti, che, ai fini della configurabilità dello straining, è sufficiente anche un’unica azione ostile purché essa provochi conseguenze durature e costanti a livello lavorativo, tali per cui la vittima percepisca di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori. Viceversa, nel caso del mobbing, occorrerà dimostrare la sussistenza di una condotta reiterata nel tempo e sistematica posta in essere ai danni del lavoratore al fine di prevaricarlo e annientarlo psicologicamente.
Pertanto, il lavoratore che ritiene di essere stato vittima di una condotta riconducibile ai suddetti fenomeni del mobbing o dello straining, indifferentemente posti in essere dal datore di lavoro direttamente ovvero da altri dipendenti, qualora sia in possesso di idonei mezzi probatori che dimostrino la sussistenza della condotta lamentata e dei conseguenti danni patiti, può rivolgersi al Tribunale competente per ottenere la tutela dei propri diritti e il giusto risarcimento per i pregiudizi subiti.
Lo Studio Legale Internazionale Giambrone & Partners vanta una vasta esperienza ed una comprovata competenza nel complesso settore che riguarda il diritto del lavoro in tutte le sue fattispecie, compresa la tutela dei lavoratori che siano stati vittima di condotte vessatorie e ostili da parte dei rispettivi datori di lavoro. Nel corso degli anni ha gestito numerosi casi, aiutando i clienti a comprendere e risolvere i problemi relativi alla loro situazione. Il nostro approccio consente ai clienti di valutare rigorosamente la situazione in essere, raccogliendo ogni elemento utile che possa essere prodotto nel corso del giudizio al fine di dimostrare la sussistenza della pretesa fatta valere ed addivenire così ad un esito positivo della controversia.
Matteo Restante
Associate
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