Meccanismi di controllo degli investimenti diretti in Spagna

Come recentemente riconosciuto dal Real Decreto Ley 34/2020, del 17 novembre 2020, relativo alle misure urgenti di appoggio al credito d’impresa e al settore energetico, oltre che in materia tributaria, l’impatto della crisi provocata dalla pandemia Covid-19 ha reso necessario l’implemento della protezione di determinati settori strategici dell’economia spagnola.  Tali meccanismi di protezione, che verranno esposti a continuazione, hanno di fatto la finalitá di salvaguardare gli interessi strategici dello Stato spagnolo in relazione ai possibili investimenti stranieri. 

Questa esigenza ha motivato la modifica, tra altri aspetti, della legge 19/2003 del 4 luglio, relativa al regime giuridico dei movimenti di capitali e delle transazioni economiche con paesi esteri, aggiungendo un nuovo articolo - 7 bis - relativo alla sospensione del regime di liberalizzazione di determinati investimenti stranieri diretti in Spagna. 

È importante considerare che non tutti gli investimenti realizzati da un soggetto straniero in Spagna sono sottoposti a questo meccanismo di controllo recentemente istituito. In particolare, non vi rientrano quegli investimenti il cui importo sia inferiore ad un milione di euro, gli investimenti realizzati da soggetti regolarmente residenti in altri paesi dell’Unione Europea o membri dell'Associazione europea di libero scambio sulle società quotate in Spagna o sulle società non quotate, se il valore dell'investimento non supera i 500 milioni di euro.

Il procedimento che dovrà essere seguito consiste nell’ottenimento di una autorizzazione previa da parte del Consiglio dei Ministri prima della conclusione dell’operazione, considerando che tale organo disporrá di un termine di sei mesi dal momento della richiesta di autorizzazione per esprimersi al riguardo.

In questo momento, in assenza di un maggiore sviluppo regolamentario di tale meccanismo di controllo, il procedimento che dovrà essere seguito sarà un procedimento semplificato con un termine di risoluzione di 30 giorni, il cui soggetto di riferimento è la Direzione Generale del Commercio Internazionale e degli Investimenti, previo parere del Comitato per gli investimenti esterni. Tale procedimento semplificato solo sarà applicato a quegli investimenti giá iniziati, peró non ancora terminati, prima del 19 marzo 2020 o a quegli investimenti realizzati da soggetti non europei per un importo che non sia superiore ai cinque milioni di euro.

Agli effetti del regime transitorio, si considereranno in ogni caso investimenti diretti i casi in cui un investitore detenga una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale della società spagnola, o acquisisca il controllo di tale società ai sensi dell’art. 7.2 della legge 15/2007 relativa alla difesa della concorrenza, ovvero quando si produce una concentrazione economica sufficiente a dar luogo ad una influenza decisiva sull’impresa. 

Si può ritenere che tale reale titolarità esista quando al detenere, direttamente o indirettamente, il controllo di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto o quando, con altri mezzi, si eserciti un controllo, diretto o indiretto, sull'investitore.

A tal proposito, sottolineiamo un'estensione della portata dei settori considerati strategici relativamente alle "tecnologie critiche" e agli "input fondamentali". In altre parole, quelle "tecnologie chiave per la leadership e l'emancipazione industriale e tecnologica, sviluppate nell'ambito di programmi e progetti di particolare interesse per la Spagna, comprese le telecomunicazioni" e "i materiali avanzati e i sistemi di fabbricazione avanzati". Alla definizione di "input fondamentali" si aggiungono i "servizi strategici di connettività" , così come i "mezzi di comunicazione sociale".

Dunque, considerando le recenti modifiche normative nel campo degli investimenti stranieri diretti in Spagna, nel caso in cui si abbia in programma la valutazione di un investimento, potrebbe essere particolarmente rilevante la consultazione di un avvocato internazionale dello Studio Legale Giambrone & Partners. Infatti, una profonda conoscenza del nuovo regime, nonchè delle disposizioni transitorie attualmente in vigore, potrebbe ottimizzare l’investimento e riservare delle interessanti opportunità non da tutti conosciute.

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