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Matrimonio all'estero
Regolato dalla legge italiana e dal diritto internazionale privato, il matrimonio celebrato all’estero presenta molte caratteristiche diverse rispetto al paese dove avviene l’unione.
Per sposarsi all’estero occorrono dei requisiti previsti dalla legge, tali requisiti dipendono dallo stato di appartenenza dei due sposi, che spesso non coincide. Secondo l’ordinamento italiano occorre essere maggiorenni, non essere vincolati da altri matrimoni e occorre non essere parenti stretti, non avere rapporti di affinità e/o rapporti di adozione. Tali condizioni se non rispettate non permetteranno la validità del matrimonio e pertanto non verrà celebrata l’unione.
Il matrimonio all’estero è valido in base a diversi requisiti:
- La legge dove viene celebrato
- La leggo dello Stato di residenza degli sposi al momento del matrimonio
- La legge dello Stato di appartenenza
Quando tutti questi requisiti sono soddisfatti, il matrimonio sarà valido all’estero e per la legge italiana.
Chi può celebrare un matrimonio all’estero?
In un matrimonio all’estero occorre fare una distinzione tra matrimonio civile o matrimonio religioso, se si tratta di un matrimonio civile il matrimonio verrà celebrato:
- dinnanzi a varie autorità straniere locali (un sindaco, autorità equivalenti, città straniere)
- dinnanzi alle autorità diplomatiche o consolari
Per quanto riguarda un matrimonio religioso, la sua celebrazione dovrà avvenire dinnanzi a un’autorità religiosa. Il matrimonio dinnanzi all’autorità straniera locale non prevede le pubblicazioni, a meno che non siano previste dalla legge del paese in cui avviene la celebrazione, agli sposi potrà, però, essere richiesta una certificazione che attesta tutti i requisiti previsti dalla legge per procedere al matrimonio. Tale attestazione in Italia ha validità di sei mesi e viene rilasciata da un ufficiale di stato civile. Aderendo alla Convenzione di Monaco, l’Italia, nel 1980 l’Italia ha aderito alla Convenzione di Monaco stipulando un accordo con diverse nazioni europee come la Spagna, la Germania, il Portogallo, l’Austria, il Lussemburgo, la Turchia, il Belgio, l’Olanda e la Svizzera.
Con questi paesi europei, quindi, l’Italia ha siglato un accordo relativo al rilascio della certificazione della capacità matrimoniale, mentre gli altri paesi europei non aderenti possono rilasciare un nulla aosta.
Successivamente alle nozze, i nuovi sposi devono presentare l’atto di matrimonio tradotto in italiano e in lingua originale all’autorità consolare italiana per procedere alla legalizzazione del matrimonio. Così facendo, l’autorità consolare lo trasmetterà per la trascrizione all’ufficiale dello stato civile in modo da far acquistare efficacia legale al matrimonio. Davanti al Console italiano nel paese straniero si può quindi celebrare il matrimonio, inviando un’istanza al Consolato via fax, raccomandata o recandovisi in persona, allegando la copia dei documenti di identità. Le pubblicazioni dovranno precedere il Matrimonio Consolare. Come previsto dal Codice civile il matrimonio avviene in presenza di due testimoni, il Consolato. in seguito, trasmetterà l’atto di matrimonio all’ufficio di stato civile competente che si occuperà della trascrizione.
Per quanto riguarda il matrimonio religioso all’estero, invece, è valido a condizione che sia considerato efficace per la legge dello Stato dove si è celebrato. Il matrimonio dinnanzi a un sacerdote cattolico è efficace in Italia, secondo la Corte di Cassazione, se risulta valido anche secondo il diritto canonico. Il diritto canonico della Chiesa cattolica, essendo un’autorità religiosa ultra territoriale risulta applicabile e quindi il matrimonio risulterà valido anche all’estero.
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