La ricerca dei beni da pignorare del debitore: il nuovo art. 492 bis c.p.c.

Come noto, il creditore può avviare delle ricerche telematiche al fine di rinvenire beni pignorabili del proprio debitore, accedendo alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, e precisamente l’Anagrafe Tributaria, l’Archivio dei Rapporti Finanziari, l’Archivio degli Enti Previdenziali e l’Ufficio del Registro.

Tali ricerche erano solitamente autorizzate con istanza al Presidente del Tribunale in cui il debitore aveva la residenza, il domicilio o la dimora; tuttavia, al fine di velocizzare i tempi della Giustizia e di modernizzare gli Uffici attraverso innovazioni tecnologiche, la cd. Riforma Cartabia (D. Lgs. n. 149/2022) è intervenuta anche sulla formulazione dell’art. 492 bis c.p.c., assegnando, in via principale, le operazioni di ricerca agli Ufficiali Giudiziari e, solo in via residuale, come per il passato, al Presidente del Tribunale competente.

Inoltre, la nuova formulazione della norma in oggetto diversifica le modalità di accesso a tali strumenti a seconda che sia stato o meno notificato l’atto di precetto. E infatti:

  • Prima della notifica del precetto – ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c., ossia 10 giorni dopo la notifica del precetto – il Presidente del Tribunale competente autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare, se vi è pericolo nel ritardo;
  • Dopo la notifica del precetto – e decorso il termine di 10 giorni ex art. 482 c.p.c. – l’Ufficiale Giudiziario può direttamente operare il controllo formale della regolarità dell’istanza e accedere alle banche dati mediante collegamento telematico diretto. Tuttavia, in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, può attestare che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile, per cui il creditore può accedere direttamente rivolgendosi ai gestori delle banche dati a norma del nuovo art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., senza alcuna autorizzazione.

Un’altra rilevante novità è la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto (art. 481 c.p.c.) a far data dalla proposizione dell’istanza di accesso, sia che sia formulata al Presidente del Tribunale ovvero direttamente all’Ufficiale Giudiziario. Al netto delle nuove modifiche, che sulla carta hanno tutte le caratteristiche per snellire la farraginosità del sistema Giustizia, ad oggi – a quasi un mese di distanza dall’entrata in vigore della Riforma – ancora non risulta superato il problema legato alla possibilità di accesso alle informazioni da parte degli Ufficiali Giudiziari, che allo stato non sono ancora dotati dei collegamenti telematici e delle strutture tecnologiche adeguate a consentire le ricerche.

Pertanto, non resta altro che attendere e vedere se le nuove modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia raggiungeranno gli obiettivi sperati.

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