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La responsabilità oggettiva per i danni cagionati da animali
Non di rado capita a noi tutti di essere aggrediti per la strada da animali che appartengono ad un passante o addirittura ricevere lesioni da parte degli stessi o da parte di animali randagi.
Le decisioni della giurisprudenza di merito sulle questioni attinenti ai danni cagionati da animali sono sempre in continua evoluzione, e non sempre è agevole rimanere aggiornati sulle questioni più strettamente giuridiche.
La norma di cui all’art. 2052 c.c. prevede la responsabilità per i danni cagionati da animali. Si tratta, dunque, di una responsabilità di tipo oggettivo basata sulla relazione tra l’animale ed il proprietario e/o colui che lo ha in uso o se ne serve.
Le fattispecie più comuni sono l’aggressione per la strada da parte di un cane che viene portato a passeggio dal proprietario, o anche l’emblematico uso di lasciare incustodito il cane davanti ad un’attività commerciale che poi aggredisce e provoca lesioni ai passanti.
Tra i quesiti più frequenti che vengono prospettati vi sono gli aspetti della responsabilità che scaturiscono dall’evento dannoso.
Le fattispecie di danni cagionati da animali: come inquadrarle in diritto?
Le fattispecie di danni cagionati da animali così come previste dal Codice civile possono derivare da comportamenti attivi dolosi o colposi oppure da omissioni; queste ultime sono dettate dal mancato rispetto delle normali regole prudenziali, come per esempio vigilare sul cane e non lasciarlo abbandonato e legato, e quindi libero di arrecare danni a terzi, stante l’imprevedibilità del comportamento degli animali, quali esseri viventi non dotati di raziocinio.
Il nesso di causalità e l’onere probatorio del danneggiato
Sicuramente ciò che desta particolare perplessità è proprio l’onere probatorio da parte del danneggiato che si trovi a voler agire in giudizio per fare valere la responsabilità di chi è proprietario di un animale che ha cagionato un danno.
Difatti, configurandosi una responsabilità oggettiva, il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso di causa-effetto tra il comportamento dell'animale e il danno, incombendo sul danneggiante - a seguito dell’adempimento, da parte dell’attore, del proprio onere probatorio - la prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato.
Secondo recenti interventi della giurisprudenza di merito, la responsabilità per danni causati da un cane non ricade solo sul proprietario bensì anche su chi, al momento dei fatti si serviva dell’animale, in un rapporto di mero fatto, pur portandolo con il consenso del proprietario.
Infatti, questo non di rado accade quando magari si affida un cane ad un amico o ad un conoscente, il quale se ne prende cura anche solo per un tempo limitato; per cui quest’ultimo sarà ritenuto responsabile, anche in solido, dei danni eventualmente arrecati a terzi.
Quando i danni causati dagli animali integrano gli estremi del reato.
Sicuramente la questione ha anche risvolti penalistici in quanto, oltre alla richiesta di un risarcimento del danno, posso esservi estremi di reato.
Tra i casi più frequenti vi sono le lesioni personali ex art. 582 c.p., oppure lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p.. La fattispecie di danni cagionati da animali può anche configurare tentato omicidio, o persino omicidio colposo nei casi più gravi.
Occorre segnalare anche come talune fattispecie abbiano fatto sorgere perplessità sulla configurabilità o meno di una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c..
Questo, invero, è il caso del danno cagionato da fauna selvaggia o da animali randagi.
Sono i casi sempre più frequenti di danni cagionati da animali selvaggi a persone e cose, non solo nei pressi delle riserve naturali, parchi naturali e zone protette, ma anche nelle città e piccoli centri che si trovano nei pressi di aree verdi.
Le domande più comuni e la tutela legale
Le principali domande in questione sono: Chi è il responsabile? Chi devo citare in giudizio per fare valere il mio diritto al risarcimento del danno cagionato da animali selvaggi o randagi?
La giurisprudenza sul punto ha ritenuto che gli Enti locali e le Regioni – provvedendo ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, ed esercitando le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgendo compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi – siano responsabili di qualunque danno a vetture circolanti cagionato dalla fauna, ed in più che sia sufficiente la allegazione o quantomeno la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano del presumibile collegamento della verificazione dell'evento dannoso alla violazione dell'obbligo cautelare previsto dalla legge.
Pertanto, la questione del danno cagionato da animali richiede una tutela completa da parte del danneggiato, sia da un punto di vista civilistico, e quindi in termini di azione risarcitoria, ma anche da un punto di vista penalistico, potendosi configurare diverse ipotesi di reato.
Giovanni Denaro
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