La residenza elettiva

Cos’è il visto per residenza elettiva?

Sei un cittadino extra UE, percepisci una cospicua rendita o pensione e ti piacerebbe trasferirti e vivere stabilmente in Italia?

Ebbene, la legge prevede una particolare tipologia di visto di lunga durata per i cittadini extra UE che intendano stabilirsi in Italia e godano di risorse economiche sufficienti a mantenersi autonomamente e senza esercitare alcuna attività lavorativa.

La finalità di questa tipologia di visto è quella di permettere al titolare di soggiornare effettivamente in Italia e di stabilirvi la propria dimora abituale.

Al contrario, il visto per residenza elettiva non consente a chi lo ottiene di lavorare.

Al fine di ottenere questa tipologia di visto, l’interessato dovrà allegare alla propria domanda tutta la documentazione utile a dimostrare di disporre:

  • di un’abitazione in Italia dove potere eleggere la propria residenza;
  • di risorse economiche tali da consentirgli di vivere e mantenersi senza l’esercizio di attività lavorativa.

In particolare, le risorse economiche a disposizione devono essere tali da supporre una certa continuità di entrate per il futuro e dunque garantire una stabilità patrimoniale.

Le fonti di reddito che meglio soddisfano il requisito in questione sono infatti:

  • le rendite, le pensioni, i vitalizi;
  • le entrate connesse alla titolarità di proprietà immobiliari;
  • la titolarità di attività economico-commerciali, purché questi garantiscano entrate continue nel tempo;
  • Altre fonti comunque diverse dal lavoro subordinato.

In tutti i casi, il reddito minimo richiesto dalla legge che lo straniero deve soddisfare ai fini dell’ottenimento del visto per residenza elettiva è pari a 31.000 euro l’anno, per il singolo istante.

Il visto per residenza elettiva potrà essere esteso anche al coniuge convivente, ai figli minori o maggiorenni se conviventi e a carico e ai propri genitori, qualora le condizioni finanziarie suddette siano sufficienti a garantire il mantenimento di tutti i soggetti interessati.

È bene evidenziare che il rilascio di tale tipologia di visto è soggetto ad un ampio potere discrezionale da parte dell’autorità consolare competente, ciò poiché l’unica indicazione legislativa al riguardo è che le risorse economiche a disposizione dell’istante non debbano essere inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla direttiva del Ministro dell’interno del 1° marzo 2000 (dunque, come detto, 31.000 euro).

E’, per il resto, rimessa alla valutazione discrezione dell’autorità competente l’adeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’interessato.

Ulteriore requisito per il rilascio del visto per residenza elettiva è la stipula di una polizza assicurativa sanitaria valida per tutta l’area Schengen e che abbia una copertura assicurativa minima di 30.000 euro e una durata minima di 30 giorni.

In caso di diniego del visto richiesto, è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento del provvedimento al TAR del Lazio entro 60 giorni.

In via cautelare, sarà però utile chiedere al Tribunale Ammnistrativo Regionale del Lazio di ordinare all’Amministrazione il riesame del provvedimento, in relazione ai motivi del ricorso.

Permesso di soggiorno per residenza elettiva

Una volta che il cittadino extra UE avrà ottenuto il visto per residenza elettiva e fatto regolare ingresso in Italia, dovrà, entro otto giorni, presentare la relativa richiesta di permesso di soggiorno.

La domanda per il rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati con gli appositi moduli e allegando tutte la documentazione richiesta, valida a provare la disponibilità di adeguate risorse economiche, la disponibilità di un’abitazione in Italia, i propri documenti e il pagamento del bollettino postale richiesto; competente a valutare la domanda di permesso di soggiorno sarà la Questura della provincia di residenza.

Il Permesso di Soggiorno ha di solito durata annuale e, qualora la procedura vada a buon fine, sarà ritirabile presso la competente Questura entro 20 giorni, previa esibizione della polizza sanitaria con copertura minima stipulata o l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale.

L’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva da parte della Questura competente può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso da notificare entro 60 giorni, salva la possibilità di presentare ricorso gerarchico al Prefetto competente.

Per quanto concerne il rinnovo, il titolo di soggiorno potrà essere rinnovato fino a che permangono i requisiti ma non se risulta che il titolare abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo superiore a sei mesi, salvo comprovati e gravi motivi. Trascorsi cinque anni di residenza in Italia, potrà richiedere la Carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la cui validità è a sua volta di cinque anni.

Infine, trascorsi 10 anni dall’inizio della residenza in Italia, sarà possibile presentare la domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana.

 

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