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Iscrizione AIRE, diritti e doveri
L’acronimo AIRE sta per Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e fu istituita con la L.470/1988.
L’AIRE rappresenta un registro fondamentale che conserva i dati dei cittadini italiani che vivono stabilmente all’estero.
L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per coloro che risiedono stabilmente all’estero per un periodo superiore a 12 mesi.
Sono tenuti alla registrazione anche i cittadini nati all’estero o che hanno acquisito la cittadinanza italiana mentre si trovavano all’estero.
L’iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente in Italia.
Non si devono iscrivere all’AIRE:
1) I cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
2) I lavoratori stagionali;
3) I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero;
4) I militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Con la registrazione all’AIRE il cittadino usufruisce dei servizi consolari forniti dalle rappresentanze all’estero, come ad esempio:
A) Votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum;
B) Votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
C) Richiedere ed ottenere la carta d’identità ed il passaporto;
D) La possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero (ex: certificato d’esistenza in vita)
Quando un italiano s’iscrive all’AIRE, la prima cosa che perde è il “il medico di base italiano”, e questa è la preoccupazione più grande per tutti i cittadini italiani che vivono all’estero.
Altro mito da sfatare, è che si continuano a pagare le tasse in Italia.
Dal punto di vista fiscale, anche chi è iscritto all’AIRE può rimanere obbligato a pagare le tasse in Italia.
L’iscritto AIRE continua a pagare le tasse in Italia se ha delle relazioni economiche con l’Italia.
Faccio due esempi per chiarire il concetto:
1) Se un privato cittadino possiede una sola casa in Italia, quando s’iscrive all’AIRE, perde il beneficio d’esenzione IMU come prima casa, perché si gode di questa esenzione solo se si risiede nell’abitazione. Trasferendo la propria residenza all’estero, bisogna pagare l’IMU sulla casa di proprietà italiana.
2) Se un privato cittadino, che s’è trasferito all’estero, in Italia ha affittato delle case, deve ugualmente fare la dichiarazione dei redditi in Italia, su quanto a guadagnato dall’affitto delle case.
Questi sono solo due esempi di situazioni in cui è obbligatorio continuare a pagare le tasse in Italia nonostante una persona sia iscritta AIRE.
Al contrario non deve pagare più le tasse in Italia il cittadino italiano, che, iscritto AIRE, non ha più relazioni economiche con l’Italia.
Se una persona, prima di trasferirsi qui alle Canarie, vende tutti gli immobili, e non lascia debiti, in questo caso, non pagherà più le tasse in Italia.
Prima ho menzionato le parole “non lascia debiti”, e mi voglio concentrare proprio sui “debiti”.
Molte persone che si trasferiscono qui, pensano che solo per essere distanti dall’Italia circa 3000 chilometri, nessuno arriverà fin qui a reclamare i debiti che hanno lasciato nel nostro paese d’origine.
In realtà non è così. Se una persona lascia un debito in Italia, il creditore potrà iniziare un procedimento esecutivo in Italia; in particolare farà un decreto ingiuntivo e successivamente un precetto, in modo da avere un titolo esecutivo.
Una volta che il creditore avrà un titolo esecutivo potrà pignorare i beni immobili che sono del debitore in Italia, e qualora il debitore, iscritto all’AIRE, non abbia beni in Italia, il creditore può iniziare l’esecuzione del titolo esecutivo all’estero, dove risiede il debitore.
L’enciclopedia Treccani definisce il titolo esecutivo come una fattispecie, alla quale la legge collega il potere (del singolo) di ottenere dallo stato il compimento dell'esecuzione processuale forzata, e il diritto dello stato di compiere l'esecuzione stessa.
Detto questo dobbiamo accennare alla esecuzione di sentenze italiane, qui in Spagna.
In particolare vorrei concentrare l’attenzione sull’esecuzione di un titolo esecutivo. L’esecuzione di un titolo esecutivo italiano, qui in Spagna, è stata disciplinata da tre regolamenti europei:
1) Bruxelles I - 44/2001 del 22 dicembre 2001;
2) Regolamento 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;
3) Bruxelles I bis - 1215/2012 del dicembre 2012.
Grazie a questi regolamenti, ed in particolare al Bruxelles I bis, è stato creato il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca nel riconoscere le decisioni emesse da uno Stato membro in un altro stato membro, senza necessità che debba essere effettuato un altro procedimento per verificare, per esempio l’entità del credito.
Per procedere all'esecuzione forzata sarà necessario presentare una domanda al tribunale territorialmente competente o del luogo dove risiede il debitore, o del luogo dove si trovano i beni del debitore contro cui è diretta la nostra esecuzione.
Verrà effettuata una udienza, dove sarà convocato il debitore, e poi verrà emesso un provvedimento con cui si autorizza l’esecuzione del titolo esecutivo straniero.
Questo vuol dire che una volta che un tribunale spagnolo ha riconosciuto il titolo esecutivo italiano, il creditore italiano può pignorare i vostri beni immobili spagnoli ed il vostro conto corrente spagnolo.
Purtroppo, con il passare del tempo, è sempre più difficile scappare dai debiti.
Concludendo, visto il numero sempre più alto di stranieri, ed in particolare di italiani che si stanno trasferendo nel nostro territorio, è probabile che sempre più spesso ci si trovi di fronte alla necessità di eseguire un titolo esecutivo italiano qui in Spagna.
Questo articolo è stato commentato durante un’intervista in data 11 aprile 2024, presso Radio Calima (Parte 1 e Parte 2).
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