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Le nuove modifiche nell'ambito dell'insolvenza e della ristrutturazione delle imprese in Portogallo.
L'11 gennaio 2022 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, la legge 9/2022 che, recependo la direttiva 2019/1023, introduce modifiche al Codice portoghese di insolvenza e recupero delle imprese e al Codice delle società commerciali. Questa nuova normativa entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione e stabilisce la retroattività per i nuovi casi ma anche per quelli pendenti.
Nell'ambito del PER - “Processo di Rivitalizzazione Speciale” - introdotto nel 2017 e destinato a "permettere all'impresa che si trova in una situazione economica difficile o in una situazione di insolvenza imminente, ma ancora suscettibile di recupero, di stabilire trattative con i rispettivi creditori per concludere con loro un accordo che porti alla rivitalizzazione" è ora necessario che le imprese presentino, insieme alla domanda d'insolvenza, una "Proposta di classificazione dei creditori interessati dal piano di risanamento".
Questi ultimi devono essere divisi in categorie distinte, secondo la natura dei rispettivi crediti. In particolare, vanno identificati: i creditori garantiti, quelli privilegiati, i creditori comuni e i subordinati. A loro volta, i creditori dipendenti, riflettendo l'universo dei creditori della società secondo l'esistenza di sufficienti interessi comuni, vanno classificati nei seguenti termini
I) Dipendenti, senza distinzione del tipo di contratto;
II) Azionisti; III) Entità bancarie che hanno finanziato l'azienda;
IV) Fornitori di beni e servizi;
V) Creditori pubblici".
Inoltre, l'impossibilità di iniziare azioni esecutive contro la società debitrice è mantenuta per un periodo massimo di quattro mesi, e le azioni della stessa natura già in corso sono anche sospese per lo stesso periodo - entrambi a partire dal momento della nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio.
D'altra parte, i creditori che finanziano l'attività dell'impresa durante la PER o nell'esecuzione del rispettivo piano di recupero godranno ora di un credito sulla massa fallimentare "fino a un importo corrispondente al 25% delle passività non subordinate dell'impresa alla data della dichiarazione di insolvenza" - la natura di questo credito (privilegio di credito preferenziale generale) rimanendo la stessa.
Infine, sono state introdotte modifiche alla possibilità di ratificare un accordo di riorganizzazione extragiudiziale, in particolare per quanto riguarda la maggioranza dei voti dei creditori che alla fine voteranno il piano di riorganizzazione.
Passando alla Procedura d'insolvenza, per quanto riguarda la vendita dei beni, il curatore fallimentare sarà ora tenuto a presentare, entro 10 giorni, un "piano di liquidazione della vendita dei beni, contenente obiettivi temporalmente definiti e un resoconto dei passi concreti da compiere" a partire dalla data della riunione per valutare il rapporto, a condizione che i creditori - nella riunione - non si fossero opposti.
Per quanto riguarda la ripartizione parziale, cioè una distribuzione proporzionale ai creditori della parte delle somme risultanti dalla liquidazione dei beni e dei redditi del fallito è ora obbligatoria, a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti, vale a dire: l'esistenza di una decisione definitiva e inappellabile e il processo è nella fase di liquidazione dei beni; il termine per l'impugnazione della lista dei creditori è scaduto; le somme depositate all'ordine della massa fallimentare sono almeno 10.000 euro; e il processo non è ancora nella fase di elaborazione della ripartizione finale
. Il ruolo e la situazione occupazionale dei dipendenti acquistano una nuova importanza con questa nuova legislazione. Pertanto, il piano di insolvenza deve ora includere "Le forme di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, la posizione dei lavoratori nell'impresa e, se del caso, le conseguenze generali sull'occupazione, vale a dire licenziamenti, riduzione temporanea dei periodi di lavoro normali o sospensione dei contratti di lavoro;". Inoltre, i crediti di compensazione derivanti dalla risoluzione dei contratti di lavoro da parte del curatore fallimentare del debitore diventeranno crediti sull'insolvenza.
Nella sfera personale, il PEAP - Processo Speciale per l'Accordo di Pagamento, anch'esso enunciato nel 2017, permette al debitore, che non sia un'impresa e che si trovi in una situazione economica difficile o in imminente insolvenza, di stabilire trattative con i suoi creditori per concludere un accordo di pagamento. La direttiva è definita di "ristrutturazione preventiva" in quanto dovrebbe mirare ad una "efficace ristrutturazione preventiva dei debitori in difficoltà finanziarie", poiché questo "contribuisce a minimizzare le perdite di posti di lavoro e la perdita di valore dei creditori nella catena di approvvigionamento, preserva il know-how e le competenze e quindi porta benefici all'economia più ampia. Facilitare la riduzione del debito per gli imprenditori aiuterà a prevenire la loro esclusione dal mercato del lavoro e permetterà loro di riavviare la loro attività imprenditoriale, traendo insegnamento dall'esperienza acquisita". Seguendo questa linea di pensiero, la procedura di cui agli articoli da 222-C a 222-J è soggetta a diversi emendamenti.
La modifica principale, per la sua importanza, è contenuta nell'articolo 235 della CIRE e riguarda l'esonero dei debiti residui. Comunemente definita come "nuovo inizio", questa figura implica l'estinzione dei crediti sull'insolvenza di un individuo che non sono stati ancora completamente pagati durante la procedura di insolvenza o nel periodo immediatamente successivo alla sua chiusura. La nuova disposizione stabilisce che questo periodo successivo è ridotto da 5 a 3 anni.
Per quanto riguarda il Codice delle società commerciali, una nuova aggiunta all'articolo 35 indica che, in caso di perdita della metà del capitale sociale della società, gli effetti precedentemente stabiliti (la convocazione di un'assemblea generale degli azionisti per decidere su una possibile liquidazione della società, una riduzione del capitale sociale e la realizzazione di contributi da parte degli azionisti per rafforzare la copertura del capitale) non saranno più applicabili in pendenza di qualsiasi processo di ristrutturazione aziendale previsto nel CIRE - Codice di insolvenza e ristrutturazione aziendale. La stessa logica si applicherà nel caso di una delibera di aumento di capitale (articoli 87 n. 6 e 91 n. 5) e di riduzione del capitale, a meno che, in quest'ultima situazione, sia necessario ridurre il capitale sociale minimo obbligatorio per ogni tipo di società "per l'istituzione dei regimi di ristrutturazione preventiva previsti dal CIRE".
Infine, l'articolo 141 e) è modificato nel senso che la dichiarazione d'insolvenza della società non è sufficiente per liquidarla, ed è ora necessario avere una decisione effettiva sulla sua liquidazione. Questo ancora una volta va in linea con ciò che la direttiva del 2019 intende, vale a dire evitare che le aziende "sane" o salvate scompaiano senza che venga data una vera "seconda possibilità".
La portata degli emendamenti, in linea con quelli contenuti nella suddetta direttiva, mira a semplificare le procedure di recupero, ristrutturazione e insolvenza delle aziende, ma si rivolge anche ai loro dipendenti e agli altri creditori coinvolti. Data la sua natura recente, è ancora in dubbio se questi cambiamenti produrranno effettivamente gli effetti desiderati.
João Pedro Vale
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