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I bandi di gara ed il rispetto dei criteri ambientali minimi.
Il Consiglio di Stato SEZ. III con la recente sentenza n° 2795 del 20.3.2023 bacchetta un’amministrazione regionale, annullando un bando di gara e ricordando l’obbligo immanente, di derivazione comunitaria, di inserire nei bandi di gara il rispetto dei criteri ambientali minimi (cd. CAM) con la correlata previsione di criteri premiali incentivanti nei punteggi – correlati al maggior rispetto dei CAM medesimi - da attribuire all’offerta tecnica (aspetto troppo spesso ignorato e/o trascurato dalle PP.AA.).
I CAM sono ormai stati emanati per tantissimi settori, ed il loro rispetto ed inserimento nei bandi di gara è doverosamente vincolante.
La vicenda esaminata era la seguente : si discuteva dell’appalto per l’affidamento del servizio della Gestione Energetica e Tecnologica Integrata degli impianti delle Aziende Sanitarie di una regione.
La ditta ALFA ricorrente censurava la lex specialis per la violazione degli articoli 30, 34 e 71 del decreto legislativo n. 50/2016, dell’articolo 76, comma 1, della Direttiva 24/14/UE e del decreto “CAM” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, per il mancato inserimento negli atti di gara dei corrispondenti CAM con i relativi criteri premiali. Il TAR tuttavia respingeva il ricorso ritenendolo inammissibile ed in parte infondato e la ditta ALFA appellava la sentenza.
Il CdS innanzitutto precisava che correttamente la ditta ALFA non aveva immediatamente impugnato il bando di gara, ma solo lo stesso unitamente all’altrui aggiudicazione, ribadendo che la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l’immediata impugnazione della lex specialis di gara.
Quanto all’interesse al ricorso, il CDS ha precisato che anche se la ditta ALFA non era utilmente collocata in graduatoria, laddove le censure tendano ad invalidare l’intera procedura sussiste l’interesse, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all’aggiudicazione, strumentale alla riedizione dell’intera gara, il gravame deve quindi ritenersi assistito da un interesse concreto ed attuale ed il ricorso ammissibile.
Passando al merito della vicenda, il CdS ha rilevato che la censura aveva ad oggetto la mancanza nella documentazione di gara delle diagnosi e delle certificazioni energetiche relative agli impianti e agli edifici, nonché tutte le informazioni previste dal citato decreto relativo ai “CAM”, che la stazione appaltante avrebbe dovuto mettere a disposizione dei concorrenti, nonché l’inserimento dei corrispondenti criteri premiali.
Il CdS ha dapprima risolto una questione di fondo: ossia se l’appalto riguardava o meno uno dei casi specificamente individuati dal Decreto sui CAM (caso B).
Chiarito tale aspetto, il CdS ha richiamato gli obblighi previsti dall’art. 34 del D Lvo 50/16 che, nell’ottica del perseguimento di obiettivi per uno sviluppo sostenibile, ha introdotto principi immanenti al sistema delle procedure di evidenza pubblica, che ogni stazione appaltante ha l’obbligo di rispettare.
In questa prospettiva, si è precisato che indipendentemente dalla classificazione sub A o B del modello contenuto nel decreto CAM, non residuava alcun dubbio che i criteri ambientali minimi dovevano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l’introduzione.
Sicchè, il mancato inserimento della relativa documentazione nella documentazione di gara fin dal momento della sua indizione costituiva un obbligo indefettibile per la stazione appaltante, il cui mancato assolvimento ha determinato l’illegittimità del bando e dell’intera procedura.
Il CdS ha quindi precisato che la ratio dell’intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma di cui all’articolo 34 del D Lvo trovi puntuale attuazione, ribadendo che le disposizioni in materia di C.A.M., lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, affinchè la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”.
Il CdS ha infine precisato che nessun rilievo, idoneo ad inficiare tale valutazione, poteva scaturire dal fatto che nella specie si tratta di procedura di aggiudicazione di un accordo quadro, nella quale gli affidamenti veri e propri avverranno a valle dell’aggiudicazione (anche perché ciò bypassava il doveroso inserimento dei criteri premiali rispettosi dei CAM medesimi).
Silvio Motta
Partner
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