Il divorzio di coniugi stranieri residenti in Italia

Il Regolamento UE n. 1259 del 2010, ponendosi l’obiettivo di uniformare la normativa dei singoli Stati europei, ha provveduto a dettare una specifica disciplina con riferimento al divorzio di cittadini stranieri.  Invero, non di rado accade che dei cittadini stranieri - residenti in uno Stato UE e che abbiano trascritto l’atto di matrimonio contratto all’estero – intendano divorziare.

Il predetto Regolamento, nello specifico, si preoccupa di determinare quale sia la legge applicabile in caso di divorzio di coniugi stranieri attribuendo particolare rilevanza all’autonomia e volontà dei coniugi: in effetti, ai coniugi è lasciato un ampio margine discrezionale, conferendo agli stessi un considerevole potere decisionale in merito alla determinazione della legge applicabile alla separazione o divorzio.

Le disposizioni del Regolamento detengono “carattere universale”: ai sensi di quanto stabilito dall’art. 4 dello stesso testo di legge, le norme ivi contenute si applicano non solo a prescindere dalla nazionalità dei coniugi, ma permettono altresì a quest’ultimi di poter optare per la legge di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o non aderente al Regolamento, purché nell’ambito di quanto previsto dall’art. 5.

L’appena citata disposizione prevede che la legge che i coniugi intendano applicare al procedimento volto al divorzio, debba alternativamente essere:

-           la legge del Paese in cui i coniugi abbiano stabilito la loro residenza;

-           la legge dello Paese in cui gli stessi coniugi abbiano avuto l’ultima residenza;

-           la legge del Paese in cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;

-           la legge dello Stato in cui si il procedimento avrà luogo (lex fori).

 

È altresì importante evidenziare che non è rara l’ipotesi in cui gli stessi coniugi stranieri non siano concordi nella determinazione della legge applicabile o sul luogo dove svolgere la procedura di divorzio. A tal proposito, l’art. 8 del Regolamento prevede che, in mancanza di accordo dei coniugi, la legge applicabile sia:

  • la legge del Paese di ultima residenza abituale dei coniugi – a meno che non sia passato più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale;
  • ovvero – in alternativa – la legge di cui i coniugi sono cittadini quando è attivato il procedimento;
  • oppure – qualora le prime due opzioni non siano possibili –  la legge del luogo in cui è adita l’autorità.

L’individuazione del Giudice competente è, invece, rimessa alla normativa prevista dal Regolamento n. 2201 del 2003, il cui art. 3 si preoccupa di delineare quali siano i criteri di riferimento al fine di riconoscere la competenza in capo ad uno Stato membro. Tali criteri si fondano, in via generale, sulla residenza abituale dei coniugi; del convenuto o dell’attore.

Una volta emessa la sentenza o il provvedimento di separazione o divorzio, i coniugi dovranno darvi esecuzione anche nel Paese di origine.

A tal proposito, il Regolamento UE numero 1191 del 2016 prevede che per i cittadini stranieri che siano cittadini di un Paese membro UE, la procedura sarà molto semplice: basterà, infatti, una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine.

Qualora, invece, i cittadini stranieri siano extracomunitari, la procedura seguirà l’iter della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre del 1961: pertanto, sarà necessaria la legalizzazione e l’Apostille del provvedimento di separazione o di divorzio, da farsi presso l’istituzione competente presso il Paese di origine.

Infine, un breve accenno ai casi in cui nei Paesi stranieri di origine, il divorzio non è contemplato dalla legge. Questo aspetto costituisce un forte punto critico ed è, pertanto, opportuno che i coniugi trovino in autonomia un accordo sulla legge da applicare nel pieno rispetto di quanto sopra previsto. Qualora, invece, la legge scelta o quella applicabile ex art. 8 del Regolamento non preveda il divorzio in Italia o non conceda a uno dei coniugi, per l’appartenenza all’uno o all’altro sesso, uguali condizioni per avere il divorzio tra cittadini stranieri, il Giudice competente applicherà la lex fori – vale a dire, la legge dello Stato in cui si trova l’autorità giurisdizionale chiamata a decidere.

 

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