Decreto flussi 2023: le novità per l'ingresso dei lavoratori extracomunitari in Italia

Il Decreto Flussi 2023 (DPCM del 29 dicembre 2022) è un provvedimento del Governo italiano che regolamenta l'ingresso di cittadini extracomunitari in Italia per lavoro.

Tale tipologia di decreto stabilisce ogni anno la quota massima di persone non comunitarie che possono fare legalmente ingresso nel Paese per motivi di lavoro facendo domanda di nulla osta al lavoro tramite lo Sportello Unico Immigrazione.

La condizione necessaria per poter presentare la richiesta è quella di disporre di un’offerta di lavoro in Italia da parte di un datore di lavoro residente in Italia disposto ad assumente il lavoratore straniero.

Per l’anno 2023 sono 82.705 le persone ammesse ad entrare per lavoro, di cui circa 44 mila unità sono destinate al lavoro stagionale.

Le quote del Decreto Flussi 2023 sono così distribuite:

• 44.000 Lavoratori stagionali (ovvero quelle attività che si intensificano o devono essere svolte solo in determinati periodi dell'anno): provenienti dai seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina di cui

- 22.000 per lavori agricoli stagionali. Le domande possono essere presentate dai datori di lavoro attraverso queste associazioni: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagr, Alleanza delle cooperative (include Lega cooperative e Confcooperative).

- 1.500 per lavoro stagionale pluriennale (con un'unica autorizzazione il lavoratore può entrare in Italia per lavoro stagionale per un massimo di 3 anni).

• Lavoratori non stagionale e autonomi (quindi per lavori che hanno una durata superiore al lavoro stagionale) nei settori dell'autotrasporto (esempio: guida di camion), edilizia e turismo (esempio: cameriere d'albergo): 27.700 di cui

- 24.105 persone provenienti da Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

- 6.000 persone provenienti da paesi extra UE con cui l'Italia firmerà accordi di cooperazione nel corso dell'anno 2022.

- 1000 persone che hanno completato programmi di formazione e istruzione all'estero approvati dal Ministero del Lavoro e dell'Istruzione.

- 100 persone che vengono dal Venezuela e hanno origini italiane per almeno una parte della famiglia. -

- 500 persone per lavoro autonomo, come imprenditori, liberi professionisti, artisti famosi, creatori di start-up. 

- 7.000 persone che necessitano di convertire una tipologia di permesso in permesso per lavoro di cui: 4.400 persone con permesso di soggiorno per lavoro da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale; 2.000 persone con permesso di soggiorno per studio, formazione professionale o tirocinio da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 370 persone con permesso di soggiorno per studio, formazione professionale o tirocinio da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; 200 persone con permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 30 persone con permesso di soggiorno CE di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione Europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Attenzione: quest'anno il datore di lavoro può richiedere il nulla osta solo dopo aver verificato con il Centro per l'Impiego se ci sono lavoratori in Italia disponibili a svolgere il lavoro per il quale vuole richiedere il nulla osta. Se ci sono lavoratori disponibili, deve assumerli e non può richiedere il nulla osta per lavoratori residenti in altri paesi.

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per:

  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori formati all'estero con con corsi finanziati dai fondi FAMI ed al fine di assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi. Per questi lavoratori sono previste quote riservate di ingresso (art. 23 D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286 - TU Immigrazione).

Le domande possono essere inviate dal 27 marzo 2023 al 31 dicembre 2023, fino ad esaurimento dei contingenti, ovvero fino ad esaurimento posti.

Alcuni dei servizi offerti dallo Studio Giambrone:

1) supporto al datore di lavoro nel predisporre l’offerta di lavoro in Italia con inoltro istanza ANPAL. La nuova procedura prevede, infatti, all’art. 9 del decreto, in combinato disposto con l’art. 22 comma 2 TUI, il requisito della “previa indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale”;

2) verifica della validità e la correttezza di tutti i documenti del datore di lavoro;

3) supporto per la ricezione dell'idoneità alloggiativa presso l'Ufficio Igiene del Comune di competenza; 3) supporto per l'invio telematico della domanda attraverso la compilazione dei moduli presenti nell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Interno in base alla tipologia di lavoro per la quale si intende presentare domanda;

4) tenuta dei contatti con lo Sportello Unico Immigrazione e la Questura competente fino a completamento della domanda;

5) eventuali solleciti presso il Consolato del Paese di origine dove sarà richiesto il visto di ingresso;

6) consulenza ai professionisti, amministratori di società, titolari di cariche societarie che intendono trasferire la propria attività di lavoro autonomo usufruendo delle quote disponibili.

A chi ci rivolgiamo:

• imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000€, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

• liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

• titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

• artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

• cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

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