Danni Morali e risarcimento di un incidente stradale

Nel caso di un sinistro stradale, è previsto, secondo la legge, un risarcimento per i familiari della vittima dell’incidente, indipendentemente dalla gravità, se mortale o meno.

Le conseguenze degli incidenti stradali possono avere esiti traumatizzanti e dolorosi, per le vittime e per i prossimi delle vittime.

Nel caso di sinistri non mortali esistono dei pregiudizi risarcibili in favore dei familiari della vittima anche se a seguito dell’incidente non si è veirificato l’evento morte, il risarcimento del danno morale dovuto può coinvolgere non solo i familiari ma anche gli eredi. La quantificazione economica destinata al risarcimento morale trova alcune difficoltà nella sua attribuzione, ed infatti il danno morale fa parte della categoria dei danni non patrimoniale, ed i danni patrimoniali non sono suscettibili di immediata quantificazione economica.

Le compagnie di assicurative spesso negano il riconoscimento del risarcimento del danno morale per questioni legate alla componente emozionale, per i danni morali riscontrati serve, infatti, provarli in giudizio da coloro che richiedono il risarcimento, ricordando che tali danni devono essere considerati come “fatti interiori” e quindi non accertabili obiettivamente da un medico-legale, a differenza del danno biologico.

Per dimostrare, quindi, le sofferenze e le conseguenze psicologiche è necessario provare, attraverso presunzioni, il cambiamento dello stile di vita dopo l’evento del sinistro stradale e precedenti a quest’ultimo. Risulta, peraltro, necessario provare il nesso di causalità tra tali eventi e il sinistro stradale, infatti, per essere risarcibile, il danno morale deve risultare come conseguenza diretta e non essere provocato da altri fattori esterni o pregressi. Tale risarcimento del danno morale, inoltre, non è dipendente dal reddito o dalla condizione economica della vittima.

Nei casi, invece, di sinistri mortali spetta il risarcimento del danno ai parenti della vittima. In questo particolare caso il risarcimento morale spetta al coniuge, figli e genitori, anche se la giurisprudenza recentemente ha esteso il risarcimento del danno morale a nonni, nipoti o zii, a condizione che vi fosse un legame affettivo intenso tra le vittime e i familiari.

Quantificazione economica del risarcimento da danno morale

Il danno morale viene calcolato, dal giudice, mediante una personalizzazione, seguendo e ricorrendo a criteri equitativi se non può essere provato “nel suo preciso ammontare”, come specificato nell’art. Articolo 1226 Codice Civile: “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

La maggior parte dei tribunali italiani calcola il valore del risarcimento seguendo il sistema a punteggio delle tabelle milanesi destinate ai risarcimenti da incidente stradale, tale metodo, standardizzato, parte dai dati anagrafici legati all’età della persona danneggiata e l’incidenza del danno biologico per poi attribuire determinate somme base per ogni punto di invalidità permanente

Una volta provato il danno morale, quindi, il giudice esegue un aumento percentuale fino al 30%, differenziandosi dal valore attribuito al danno biologico (seguendo sempre le tabelle milanesi), infatti, se le conseguenze del sinistro incidono «in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati» come afferma L’Art. 138 D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

 

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