Contratti con prestazioni corrispettive

Il caso di un matrimonio in cui è legittimo che gli sposi non paghino il ristoratore che ha servito il pranzo di nozze.

Almeno, quando la qualità delle pietanze e, più in generale, del servizio reso non rispondano alle aspettative. Questo, in estrema sintesi, è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.

Nel 2008, una neo-coppia di sposi sceglieva un elegante agriturismo siciliano per lì celebrare il proprio matrimonio. Presso l’agriturismo viene altresì servito il pranzo, destinato agli ospiti della giovane coppia. Tuttavia, essi restano delusi dalla qualità del servizio reso e, pertanto, decidono di non pagare. Ricevono, dunque, un decreto ingiuntivo, emesso su ricorso del ristoratore, del valore di € 3.500,00, pari al corrispettivo pattuito per il servizio di ristorazione prestato in occasione del matrimonio.

Il Giudice di Pace adito revoca il decreto ingiuntivo in precedenza emesso. Il Tribunale, adito in sede di appello, conferma la decisione del primo giudice. Nondimeno, il ristoratore non si dà per vinto e ricorre in Cassazione.  Anche in sede di legittimità, però, gli sposi la spuntano. È lì sancito che fosse giustificato il loro inadempimento. Nonostante la vicenda possa sembrare di poco conto, essa suscita invero diversi spunti di riflessione.

Il ristoratore, ricorrente in Cassazione, lamentava che, sia in primo sia in secondo grado, i giudici di merito avessero omesso di procedere al giudizio di comparazione delle parti contrattuali. Scopo di tale giudizio è quello di stabilire quale delle due parti avesse posto in essere le violazioni contrattuali di maggior rilevanza. Il contratto stipulato tra le parti è infatti un contratto c.d. sinallagmatico, o a prestazione corrispettive, nella specie do ut facias.

Più precisamente, afferma la Corte “nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma”.

Nel caso di specie, tuttavia, gli inadempimenti del ristoratore, accertati in corso di giudizio, sono stati ritenuti tali da giustificare il comportamento degli sposi, ossia, in altre parole, il loro diritto all’inadempimento, a non pagare il prezzo del deludente pranzo.

 

Giorgio Calafiore

 

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