Collocamento del minore e suo trasferimento all'estero, audizione del minore e revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge.

Il Tribunale di Varese, con provvedimento del 14.09.2023, ha accolto la domanda di un padre - assistito nel giudizio di divorzio dal Senior Partner Alessandro Gravante e dalla Senior Associate Alessia Federica Arbustini del Family Team di Giambrone & Partners - il quale aveva chiesto che il Tribunale disponesse il collocamento del figlio di 11 anni presso di sé in Germania e la revoca dell’assegno di mantenimento in favore della moglie che era stato concordato in sede di separazione consensuale.

In relazione al collocamento dei 2 figli minorenni della coppia, in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato che i figli sarebbero rimasti a vivere con la madre in Italia, che il padre avrebbe versato un contributo al loro mantenimento e un assegno di mantenimento per la moglie di euro 1.000 mensili.

Nel giudizio di divorzio, la madre ha sostenuto che il trasferimento del figlio in Germania, avvenuto pochi mesi prima del deposito del ricorso, non fosse nell’interesse del minore, in quanto tale soluzione aveva modificato in negativo le relazioni familiari, limitando in particolare i rapporti tra fratello e sorella, costretti a vedersi meno per via della distanza. Il padre, dal canto suo, rappresentava che il trasferimento del figlio all’estero era avvenuto assecondando le preferenze manifestate dal minore stesso e che, sebbene il figlio si fosse da poco trasferito all’estero, fosse già ben inserito nel contesto scolastico e sociale.

In riferimento all’assegno di mantenimento del coniuge, la moglie ne chiedeva la conferma, affermando che le condizioni economiche delle parti non fossero mutate rispetto al momento della separazione e che sussistesse un netto divario reddituale.

Il marito, invece, chiedeva la revoca dell’assegno al coniuge sul presupposto sia della riduzione del proprio reddito rispetto a quello percepito al momento degli accordi di separazione, sia del fatto di aver avviato una stabile relazione con un’altra donna, dalla quale era nata una bambina, con il risultato che egli doveva dunque contribuire a mantenere anche il proprio nuovo nucleo familiare.

Il Tribunale di Varese disponeva l’audizione dei due figli minorenni.

Con la sentenza del 14.09.2023, il Tribunale ha osservato che il figlio dichiarava di essere contento di vivere in Germania, dove - oltre a poter fare affidamento sulla presenza del padre, con il quale ha un ottimo rapporto - può contare su una stabile e consolidata rete di amicizie, frequenta con profitto la scuola e svolge le attività sportive e ricreative da lui stesso selezionate.

Il Tribunale ha quindi concluso che, nonostante le prime difficoltà al momento del trasferimento, il minore si era ben ambientato nel nuovo contesto, sicché non ha ravvisato elementi per modificare il suo attuale collocamento, confermando così che egli dovesse essere prevalentemente collocato in Germania presso l’abitazione paterna.

Per quanto riguarda la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, il Tribunale ha richiamato la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), le quali hanno ritenuto opportuno l’abbandono della rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, andando a delineare una nuova funzione dell’assegno divorzile, assistenziale e in egual misura compensativa e perequativa, nella quale i criteri attributivi e quelli determinativi si coniugano nel c.d. criterio assistenziale compensativo.

La Suprema Corte ha quindi individuato una prima fase in cui il Tribunale deve accertare l’esistenza e l’entità dello squilibrio economico-reddituale delle parti; una volta accertato lo squilibrio, il Giudice dovrà indagare le cause di detto squilibrio e l’indagine dovrà compiersi facendo uso di quelli che erano stati indicati come criteri c.d. determinativi.

Nel caso specifico, da un lato, il Tribunale ha accertato l’esistenza di uno squilibrio delle capacità reddituali delle parti, rilevando che tale squilibrio dovesse essere inoltre ridimensionato tenendo in considerazione le spese che il marito deve sostenere per prendersi cura dei figli nati dal primo matrimonio e della propria nuova famiglia.

Dall’altro lato, il Tribunale ha affermato che lo squilibrio reddituale tra le parti non era riconducibile a decisioni o scelte di vita assunte dai coniugi in costanza di matrimonio e ciò in quanto la moglie non ha dimostrato che le proprie prospettive lavorative o le proprie aspettative professionali fossero state in qualche modo limitate per effetto delle scelte compiute dalla coppia matrimoniale.

Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto la domanda di revoca dell’assegno divorzile presentata dal marito.

Alessandro Gravante (Senior Partner)
Alessia F. Arbustini (Senior Associate)

 

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