Clausola di esclusiva o di non concorrenza

 

Le clausole di esclusiva o le clausole di non concorrenza sono due delle pattuizioni frequentemente inserite nell’ambito degli accordi commerciali tra due professionisti o tra due diverse societá, che per ambito o per attivitá abbiano o possano avere delle interferenze.

Nello specifico, la clausola di esclusiva è la disposizione contrattuale attraverso la quale una o entrambe le parti del contratto si obbligano a prestare la propria attivitá solo ed esclusivamente a beneficio dell’altra parte, rinunciando così a priori a possibili affari - per soggetti terzi o propri - che possano interferire con gli interessi dell’altra parte. Questa clasola contraddistingue, ad esempio, i contratti d’agenzia o i contratti di associazione tra professionisti; in questo caso, il beneficio è di tutta evidenza: da un lato, il proponente assicura all’agente o al professionista di essere l’unico al quale viene affidato (e retribuito!) un determinato incarico in un determinato luogo; dall’altro, l’agente o il professionista assicurano al proponente che non metteranno a disposizione di terzi soggetti né il proprio tempo nè le proprie capacitá di vendita.

La clausola di non concorrenza, invece, è frequentemente inserita nei contratti di lavoro di soggetti altamente specializzati e ció al fine di evitare che, conclusa l’esperienza lavorativa, il lavoratore possa spendere le proprie qualitá (acquisite o sviluppate grazie a tale impiego) in maniera concorrenziale rispetto al datore di lavoro. Una tale clausola - di fatto molto frequente - è spesso ammessa dalla legge nei diversi Stati con numerose condizioni, come ad esempio: che la clausola risulti da atto scritto; che il prestatore di lavoro riceva una compensazione economica per tale limitazione; che il limite sia determinato per oggetto, tempo e luogo; che il datore di lavoro abbia un effettivo interesse alla sussistenza di tale limite; che sia previamente pattuita la penale nel caso di non compimento dell’accordo.

Se da un lato la normativa e l’importante mole di pronunce giurisprudenziali hanno ormai definito piuttosto uniformemente nei diversi Stati i limiti operativi delle clausole di esclusiva e di non concorrenza, ci si chiede nella realtá quotidiana come possano tali clausole farsi valere nel caso di accordi transnazionali, sottoposti ancora (anche se meno frequentemente) a differenti normative che mal si conciliano con eventuali limitazioni alla libertá economica. La risposta non è semplice e richiede uno studio concreto dell’accordo contrattuale nel suo complesso, al fine di valutare se tali clausole possano o meno considerarsi rispettose dei limiti normativi coinvolti, soprattutto nel caso in cui ulteriori aspetti possano considerarsi direttamente o indirettamente interessati (ad es., come nel caso della normativa relativa alle ipotesi di concorrenza sleale).

Per questa ragione, la conoscenza e l’esperienza di un team altamente specializzato di avvocati internazionali potrebbe permettere di capire meglio come e a quali condizioni è possibile far valere tali clausole. La consulenza professionale potrebbe, ancora, permettere di acclarare l’eventuale illegittimitá della clausola oppure ottenere una compensazione economica nel caso in cui la stessa non sia giá stata pattuita.

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