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L'avviso di accertamento.
Quando si parla di tasse, controlli sulle dichiarazioni dei redditi e sui conti correnti, si finisce inevitabilmente per parlare anche di avvisi di accertamento.
L’avviso di accertamento è un atto esecutivo – e, pertanto, condizionato all’esistenza di determinati presupposti disciplinati dalla legge – ed impositivo emanato dall’Amministrazione Finanziaria a conclusione della propria attività di controllo. Tale avviso – una volta notificato – porta il contribuente a conoscenza della violazione di norme tributarie e fiscali e, di conseguenza, della pretesa tributaria vantata dall’ente amministrativo competente nei confronti del medesimo.
Dalla notifica dell’avviso di accertamento, comincia a decorrere il termine (fissati a 60 giorni) entro cui il contribuente può optare per l’impugnazione o contestazione dell’avviso; ovvero, in alternativa, può optare per il pagamento delle pretese vantate dall’amministrazione finanziaria.
Nel primo caso – e qualora le pretese tributarie vantata dall’ente amministrativo – siano effettivamente dovute – il contribuente potrà, mediante l’acquiescenza, ottenere una riduzione delle sanzioni irrogate. Di fatto, l’acquiescenza permette la determinazione dell’accettazione delle pretese erariali contenute nell’avviso.
Al fine di poter effettivamente giovare ed avvalersi delle riduzioni, è fondamentale che il contribuente provveda al pagamento delle somme dovute entro un lasso di tempo fissato a 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento. Il pagamento può anche essere rateizzato.
Qualora, invece, il contribuente ritenga che l’avviso di accertamento notificato e le pretese vantate dall’AF non siano dovute può chiederne la correzione (sempre entro il termine di 60 giorni dalla notifica) presentando un’istanza in autotutela volta all’annullamento dell’atto notificato. In via generale, le ipotesi più frequenti sotto questo punto di vista hanno ad oggetto l’errore di persona; l’errore logico o di calcolo; oppure ancora l’applicazione di una doppia imposizione.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’avviso di accertamento, secondo il contribuente, appaia del tutto infondato, quest’ultimo potrà ricorrere in via stragiudiziale mediante l’istituto dell’accertamento con adesione. In questo caso si aprirà un contraddittorio tra le parti volto al raggiungimento di un accordo che potrebbe permettere al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative.
Infine, un breve cenno all’istituto della mediazione: tale è lo strumento volto a prevenire ed evitare le controversie, le quali possono essere risolte senza necessariamente ricorrere al giudice. L’istituto in esame dà luogo ad una riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.
L’accordo di mediazione va sottoscritto sia da parte dell’ufficio che da parte del contribuente e si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dell’intero importo dovuto, oppure, in alternativa, della prima rata in caso di pagamento rateale.
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