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Primo caso in Italia il giudice riduce l'assegno di mantenimento.
Il Collegio della I sezione Civile di Palermo riduce l’assegno di mantenimento a causa della crisi da Covid-19.
Il caso
Un agente di commercio decideva di ricorrere in giudizio innanzi la prima Sezione Civile di Palermo al fine di ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento già dovuto alla moglie.
Durante il giudizio il ricorrente ha dimostrato che la pandemia aveva determinato il dimezzamento dei suoi redditi imponibili; i due mesi di totale lockdown, tra le cui conseguenze vi sono state la chiusura dei negozi nonché tutte le restrizioni al commercio e alla circolazione, avevano influito negativamente sulla sua capacità reddituale.
Il crollo repentino dei redditi aveva infatti penalizzato il lavoro del ricorrente che si vedeva costretto a proporre ricorso per chiedere la riduzione degli oneri a suo carico.
La moglie convenuta in giudizio, avendo sino a quel momento fatto affidamento sul contributo del marito per il suo sostentamento, si opponeva alla richiesta dell’ex marito; la donna infatti riteneva si trattasse solo di una momentanea difficoltà del marito legata al lockdown del 2020 e non di difficoltà permanenti nell'attività lavorativa dell'ex che giustificassero una simile riduzione.
La sentenza
Il Collegio della prima sezione, presieduto dal Giudice Maura Cannella, e i Giudici Michele Guarnotta e Sara Marino, ha evidenziato l’impossibilità di prevedere la natura temporanea o meno delle difficoltà economiche addotte dal ricorrente, dovendosi invece attenere alla oggettiva riduzione dei redditi avvenuta tra il 2019 ed il 2020 comprovata da documenti allegati al ricorso; secondo i giudici di merito, ogni ulteriore valutazione sarebbe stata arbitraria ed opinabile.
Dopo decine di ordinanze emesse in tutta Italia in questo senso - provvedimenti brevemente motivati e modificabili dal giudice che le emanate -, il Tribunale di Palermo decide, per la prima volta in Italia, di emettere una sentenza di merito che funge da precedente giurisprudenziale e si pronuncia disponendo una riduzione dell’assegno di mantenimento in favore di un coniuge sulla base della diminuzione del reddito dell’ex quale conseguenza della pandemia da covid-19.
La natura e la funzione dell’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è un onere economico stabilito dal giudice di merito e da questo quantificato, salvo accordo tra le parti in merito al quantum, la cui funzione si sostanzia nel fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole (coniuge beneficiario) obbligando l’ex coniuge (coniuge onerato).
Nel caso dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, l’attribuzione dell’assegno avviene su istanza di parte e non d’ufficio dal giudice, che invece interviene solo sulla quantificazione della somma. Diversamente, stante l’obbligo giuridico del genitore di provvedere al sostentamento della prole in ragione delle proprie capacità (art. 337-ter c.c.), il giudice può adottare dei provvedimenti a tutela degli interessi materiali e morali della prole - compresa l’attribuzione del contributo al mantenimento – indipendentemente da una espressa richiesta. (Cass. Ord. 14830/2017).
Per gli stessi motivi, infatti, un genitore non può mai rinunciare all’assegno di mantenimento dovuto in favore del figlio minore.
Alla luce dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento ha una funzione:
- Assistenziale: si tratta infatti di un sostegno economico successivo alla cessazione della convivenza coniugale ma in ragione degli obblighi che legano le due parti;
- Perequativa: ossia avente lo scopo di equilibrare i tenori di vita degli ex coniugi e riconoscere – mediante la quantificazione dell’assegno – il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole.
La possibilità di modificare i provvedimenti del Giudice
Tutte le decisioni emesse dal giudice mediante sentenza di separazione, che sia consensuale o giudiziale, possono essere sempre oggetto di modifica, tra queste anche l’assegno di mantenimento. Sulla base degli indici FOI - ISTAT (indice dei prezzi al consumo per Famiglie, Operai ed Impiegati ai fini delle rivalutazioni monetarie) ai coniugi concordemente o ad una delle due parti a seguito di ricorso è riconosciuto il diritto di chiedere una modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento.
Il ricorso innanzi ai giudici di merito deve basarci su “giustificati motivi”, cioè fatti nuovi e sopravvenuti rispetto alla sentenza che ha attribuito l’assegno di mantenimento (aumento o riduzione dello stipendio, nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge, etc. …). La revisione del provvedimento economico infatti non è automatica, spetta ad un giudice competente valutare caso per caso le ragioni fatte valere dalle parti.
Quindi, se da un lato è vero che l’onere all’assegno di mantenimento deve essere adempiuto proprio in ragione delle sue funzioni e non può essere discrezionalmente ridotto o interrotto, dall’altro è possibile chiederne una revisione; proprio la natura perequativa dell’assegno, di cui già abbiamo parlato, mira a garantire un equilibrio tra le parti che può – e deve – essere modificato nel momento in cui intervengono fattori esterni che ne mutano l’entità.
In conclusione
I nostri esperti avvocati in diritto di famiglia possono fornire consigli e indicazioni su come far valere il diritto alla riduzione di queste prestazioni onerose spesso difficili da sostenere a causa dei persistenti effetti della pandemia. Terremo conto dei principi espressi nella sentenza di merito e delle motivazioni addotte dalle parti durante il giudizio.
Erika Vitrano – Trainee lawyer
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