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Appalto di servizio di ripristino stradale post sinistri - subappalto necessario e completezza dell'offerta tecnica
La recente sentenza TAR Venezia 22.8.2023 n° 1204 affronta alcuni aspetti degli appalti di ripristino stradale post sinistri.
Si premette, che si tratta di appalti di servizi particolari, ove generalmente l’impresa, chiamata ad intervenire per rimuovere detriti e rispristinare strade danneggiate da sinistri di veicoli (pali segnaletici divelti, guardrail danneggiati, etc.), non richiede un corrispettivo ai comuni (stazioni appaltanti), ma si accontenta di percepire, dalle assicurazioni responsabili della R.C. dei mezzi coinvolti, i corrispondenti importi (in quanto il veicolo che per colpa del suo conducente provoca un sinistro, oltre ai danni all’altro veicolo deve risarcire anche il danno al manto stradale, e l’assicurazione R.C. auto copre ovviamente anche questi danni). Quindi questi appalti vengono generalmente aggiudicati sulla base della sola offerta tecnica, laddove la rapidità dei tempi d’intervento e quindi la “logistica” dei punti di intervento (stazioni operative di partenza), il loro numero e dislocazione sul territorio, assumono valenza fondamentale per la valutazione della miglior offerta tecnica.
Ciò premesso, la ditta ALFA, seconda classificata in una gara della tipologia sopra indicata, con un primo motivo di censura affermava che la ditta BETA aggiudicataria era priva dell’iscrizione all’Albo nazionale gestione rifiuti per le categorie corrispondenti ai vari rifiuti, anche speciali, derivanti dai residui di incidenti stradali (oli, parafanghi, ruote ed altri pezzi di autovetture danneggiate rimaste sul manto stradale post sinistro), requisito di cui la ditta ALFA era invece in possesso.
La ditta BETA replicava che si veniva solo a configurare una sorta di “subappalto necessario”, nel senso che era vero che serviva quel requisito, ma che quella parte del servizio sarebbe stata affidata, giusta indicazione di subappalto resa in gara, ad una ditta subappaltarice dotata delle necessarie iscrizioni.
Replicava la ditta ALFA assumendo che l’unitarietà del servizio, così come rappresentato negli atti di gara, impediva l’utilizzo del subappalto, trattandosi peraltro di servizi e non di lavori, non potendosi prescindere dal possesso dell’iscrizione in capo all’affidatario dell’appalto.
Il TAR ha respinto tale prima censura, osservando che la giurisprudenza ormai ammette pacificamente l’estensione della figura del subappalto “necessario” anche agli appalti di servizi.
Quanto poi alla circostanza secondo cui, trattandosi di un appalto di servizi dal carattere unitario, non sarebbe possibile scorporare le prestazioni di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (oggetto del subappalto) dalle restanti (per le quali la controinteressata è in possesso dei requisiti di idoneità), il TAR ha puntualizzato che l’asserita unitarietà dell’obbligazione dedotta nell’affidamento non escludeva che, per talune delle prestazioni comprese nello stesso, l’impresa partecipante potesse qualificarsi attraverso il subappalto necessario, tenuto conto della portata generale di tale istituto e della sua finalità di promozione della concorrenza.
Il TAR ha invece accolto la seconda censura, incentrata sul fatto che, diversamente da quanto indicato e richiesto nel disciplinare di gara, la ditta Beta non aveva indicato l’organizzazione e struttura dei centri logistici operativi individuati, e loro funzionalità in base alla distribuzione sul territorio, essendosi limitata solo ad alcune generiche indicazioni. La ricorrente contestava sia l’insufficienza dell’offerta tecnica in sé (quindi motivo di diretta esclusione dell’offerta) e comunque l’illegittima attribuzione del punteggio, laddove la commissione aveva comunque valutato con attribuzione di alcun punteggi la descrizione (ritenuta totalmente insufficiente) dei cd “centri logistici operativi” (CLO).
Al riguardo , il TAR ha osservato che appariva meritevole di favorevole apprezzamento l’ulteriore profilo in contestazione, avente ad oggetto la mancata individuazione della maggior parte dei C.L.O. nel contesto dell’offerta tecnica da parte di BETA, il che avrebbe di fatto precluso la valutazione degli aspetti organizzativi della struttura aziendale nonché dei tempi di intervento, elementi che presuppongono la localizzazione sul territorio delle strutture impiegate nello svolgimento del servizio.
Veniva altresì disattesa la tesi di Beta e del Comune secondo cui l’obbligo di indicare in termini specifici l’ubicazione delle sedi dichiarate in corso di gara si tradurrebbe quindi in un requisito prestazionale, che potrebbe materializzarsi soltanto nelle successive fasi esecutive.
Il TAR al riguardo ha concluso precisando che in relazione ai servizi di ripristino stradale post sinistri, nel caso in cui le unità operative sul territorio assumano rilievo a fini valutativi, esse costituiscono una componente dell’offerta, tanto che, anche a volerle qualificare alla stregua di requisiti di esecuzione (in contrapposizione a quelli di partecipazione stricto sensu), ne occorre comunque una messa a disposizione in sede di offerta, che perciò le include.
E stato quindi accolto tale secondo motivo della ditta Alfa.
Silvio Motta
Partner
Carmelo Barreca
Of Counsel
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