Adempimento della condanna in un altro paese dell'UE

Grazie al principio del riconoscimento reciproco delle sentenze penali all'interno dell'Unione Europea, è possibile richiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza emessa in Spagna in un altro Stato membro.

Questa richiesta di riconoscimento ed esecuzione della condanna in un altro Paese dell'Unione Europea deve essere presentata all'autorità competente spagnola o a quella del paese in cui si richiede il trasferimento (Stato di esecuzione). In Spagna, l'autorità competente per decidere sulla trasmissione della decisione che impone una condanna è il giudice che ha emesso la decisione o il giudice di sorveglianza penitenziaria, a seconda dei casi.

Inoltre, è fondamentale soddisfare alcuni requisiti necessari affinché l'autorità giudiziaria decida la trasmissione della decisione che impone una pena o misura privativa della libertà all'autorità competente dell'altro stato:

  • La sentenza deve essere definitiva.
  • La durata della condanna da scontare nello Stato di esecuzione deve essere di almeno 6 mesi.
  • Non devono esserci procedimenti penali in corso o sentenze pendenti di definitività.
  • Il condannato deve trovarsi in Spagna o nello Stato di esecuzione.
  • L'autorità giudiziaria spagnola deve ritenere che l'esecuzione della condanna da parte dello Stato di esecuzione contribuirà a raggiungere l'obiettivo di facilitare il reinserimento sociale del condannato, dopo aver consultato lo Stato di esecuzione, quando necessario.
  • Deve essere ottenuto il consenso del condannato, salvo nei casi in cui il consenso non sia necessario. In ogni caso, l'autorità giudiziaria competente darà al condannato che si trova in Spagna l'opportunità di esprimere verbalmente o per iscritto la propria opinione.

È necessario sottolineare che la trasmissione e il riconoscimento della decisione che impone una pena o misura privativa di libertà richiede, in ogni caso, il consenso sia dello Stato emittente che dello Stato di esecuzione. Per questo motivo, se lo Stato di esecuzione rifiuta il trasferimento, l'autorità giudiziaria competente chiuderà il fascicolo della richiesta di trasferimento.

Nel caso in cui le autorità competenti di entrambi gli Stati, emittente ed esecutore, accettino la trasmissione della decisione, si procederà al trasferimento del condannato allo Stato esecutivo. Da questo momento, sarà competenza dello Stato di eseguire il trasferimento fisico del richiedente e dovrà avvenire entro 30 giorni dalla relativa decisione definitiva sul Riconoscimento ed esecuzione della decisione che impone una pena o misura privativa di libertà.

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