Riconoscimento ed esecuzione in Italia delle sentenze civili straniere

Le sentenze ed i provvedimenti civili emessi all’estero sono suscettibili di produrre effetti giuridici nel territorio italiano senza la necessità di chiederne il preventivo riconoscimento.

La normativa in materia, sia nazionale che comunitaria, ha difatti sancito il principio del riconoscimento automatico della sentenza e del provvedimento straniero, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento speciale, con conseguente abrogazione dell’“exequatur” e salvo alcuni limiti.

Dal punto di vista del diritto interno, la materia è regolamentata dagli artt. 64 – 67 della Legge n. 218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; mentre, in ambito comunitario, il legislatore è intervenuto con il Regolamento n. 44/2001 (Bruxelles 1), poi interamente sostituito dal Regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles 2).

Entrambi prevalgono sulla normativa interna, consentendone la disapplicazione.

In virtù delle norme citate, dunque, il titolare di un diritto che trova il suo riconoscimento in un provvedimento giurisdizionale straniero, in qualunque Paese questo sia stato emesso, può ottenere il soddisfacimento concreto di tale diritto nel territorio dello Stato italiano.

Guardando al panorama extra-comunitario e fermo restando il principio dell’automatico riconoscimento,  permangono, comunque, alcuni fondamentali requisiti che le sentenze e gli altri provvedimenti stranieri devono soddisfare, affinché possano dirsi automaticamente riconosciuti in Italia ed essere, quindi, portati a concreta esecuzione.

Tali requisiti, di natura puramente formale, sono elencati all’art. 64 della Legge 218/1995 e riguardano la competenza giurisdizionale, la regolarità del contraddittorio in tutte le fasi del processo, la non impugnabilità della sentenza, la non contrarietà ad altra sentenza emessa in Italia, l’assenza di litispendenza e la non contrarietà all’ordine pubblico italiano.

Di seguito, tre esempi pratici:

Sentenza emessa in un Paese extracomunitario 

La Suprema Corte dello Stato di New York condanna Caio, cittadino italiano, residente in Italia, a pagare una somma di denaro in favore di Tizio, cittadino statunitense.

Tizio vuole recuperare il proprio credito e per far ciò i suoi avvocati italiani dovranno, prima, ottenere dall’Autorità Giudiziaria Italiana competente, mediante l’introduzione di un procedimento ad hoc, un provvedimento di riconoscimento ed esecutività della sentenza straniera, non senza aver dato prova della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di riforma di diritto internazionale privato.

Ottenuto il provvedimento, si potrà agire per il concreto recupero del credito.

Sentenza emessa in uno Stato Membro anteriormente al 10 gennaio 2015 (Regolamento 44/2001)

Il Tribunale di Varsavia, nel mese di novembre 2014 emette una sentenza di condanna nei confronti di Beta, società italiana con sede in Italia, per il pagamento di una somma di denaro in favore di Gamma, società polacca.

Gamma vuole recuperare il proprio credito e per far ciò i suoi avvocati italiani dovranno, prima, ottenere dall’Autorità Giudiziaria Italiana competente secondo la normativa comunitaria e mediante l’introduzione di un procedimento ad hoc, un provvedimento che autorizzi l’esecutività della sentenza emessa dai Giudici polacchi – Decreto di esecutività – allegando la documentazione richiesta dal Regolamento 44/2001, tra cui, in particolare  l’Allegato V al Regolamento.

Ottenuto il Decreto di esecutività e in mancanza di opposizioni, si potrà agire per il concreto recupero del credito.

Sentenza emessa in Stato Membro in data successiva al 10 gennaio 2015 (Regolamento 1215/2012)

Il Tribunale di Varsavia, nel mese in data 31 gennaio 2015, emette una sentenza di condanna nei confronti di Beta, società italiana con sede in Italia, per il pagamento di una somma di denaro in favore di Gamma, società polacca. 

Gamma vuole recuperare il proprio credito e per far ciò i suoi avvocati italiani dovranno procurarsi la documentazione richiesta dalle norme comunitarie, tra cui, in particolare, la copia autentica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e l’Allegato I al Regolamento del 2012.

Eseguito tale passaggio, si potrà esperire l’azione giudiziaria volta alla materiale esecuzione della sentenza polacca.

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