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Doppio cognome, la svolta per la prima volta in Italia: la Corte costituzionale dichiara illegittimo dare in automatico il cognome del padre ai figli
Il 27 aprile, la Corte costituzionale, con quella che è stata definita una sentenza “storica”, nonché una “svolta di civiltà”, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’attribuzione del cognome del padre in modo automatico, con riferimento ai figli: nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e adottivi.
La Corte ha ritenuto “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. E spiega che “nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.
Le norme censurate
In attesa del deposito della sentenza, che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio ha anticipato che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli della Costituzione: 2, 3, 117, primo comma, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Più in particolare, la Consulta si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio unicamente il cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, piuttosto che quello di ambedue i genitori.
Cade, dunque, anche l’articolo 262 del Codice civile, che detta le regole per il cognome da assegnare al figlio nato fuori del matrimonio. E recita così: “Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”. Da ora in poi non sarà più così. In una Corte che per la prima volta, con il ministro Marta Cartabia, ha avuto una presidente donna, anche il “miracolo” della piena parità giuridica uomo-donna è divenuto possibile, a partire dai diritti di un figlio.
Come nasce la questione
L’origine della vicenda nasce da una coppia lucana che si era rivolta ai magistrati del Tribunale di Lagonegro chiedendo che fosse consentita la possibilità di attribuire al terzo figlio il solo cognome materno, lo stesso dei due fratelli nati quando la coppia stessa non era ancora sposata e che avevano il solo cognome materno. Ma il tribunale respinge la richiesta e la decisione viene impugnata davanti alla Corte di Appello di Potenza che il 12 novembre 2021 invia alla Consulta l’eccezione di costituzionalità.
La Consulta, a sua volta, ha esaminato il caso affrontato dal Tribunale di Bolzano, il quale aveva promosso giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 262, c. I, c.c., censurando nella parte in cui non consentiva ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.
Facendo un ulteriore passo indietro, il Tribunale di Bolzano era già stato chiamato a decidere in ordine alla richiesta di rettifica dell’atto di nascita di una bambina, i cui genitori, non uniti in matrimonio, avevano voluto attribuire il solo cognome della madre. Ciò non era possibile ai sensi dell’art. 262, c. I, c.c., e anche la sentenza della Consulta, la n. 286 del 2016, aveva riconosciuto sì la possibilità di aggiungere al patronimico il cognome della madre, anche se nel caso in esame la volontà di entrambi i genitori era quella di acquisire il solo cognome materno. A tal proposito, la Consulta, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 aveva sollevato, innanzi a sé, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, I c., c.c., nella parte in cui, in mancanza di differente accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Le regole da oggi in poi
La Corte spiega che d’ora in poi la regola diventa che i figli assumono il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi concordato, a meno che non decidano, di comune accordo, di attribuire il cognome di uno solo genitore. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
È altresì evidente, a questo punto, che, come scrive esplicitamente la stessa Corte, sarà “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”.
Per il cognome materno la Corte ha scelto di assumersi la responsabilità di giudicare incostituzionale l’obbligo del solo cognome paterno. Rispettando non solo le indicazioni delle Corti europee, come quella di Strasburgo che aveva già contestato all’Italia l’esistenza di quel solo cognome.
L’automatismo del doppio cognome potrebbe suscitare il dubbio su cosa succederà ai figli di genitori che siano già in possesso di due cognomi. In questo caso, i figli erediteranno uno solo dei due cognomi dei genitori. Si tratta di una soluzione già adottata in altri Paesi ma al momento i dettagli sul suo funzionamento non sono stati affrontati dalla Corte costituzionale.
Per far chiarezza su quale dei due cognomi passerà ai figli si attende dunque una legge apposita da parte del Parlamento.
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