Il diritto penale è la branca del diritto pubblico che comprende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano i comportamenti illeciti per i quali è prevista una sanzione penale.
È essenziale sia per la sopravvivenza della società, sia affinché le azioni volte a offendere certi beni o interessi giuridici vengano punite.
La norma penale, pertanto, è quella che determina il comportamento vietato e disciplina l’esercizio del potere punitivo dello Stato.
Funzioni
Il diritto penale svolge diverse funzioni:
- retributiva: per compensare il “male” arrecato alla società con l’atto criminoso;
- general-preventiva: per prevenire i fenomeni criminali mediante l’intimidazione derivante dalla sanzione e dall’esempio;
- propositiva: per orientare culturalmente i consociati;
- di emenda: per rieducare il condannato (come previsto dall’art. 27 della Costituzione);
- difensiva: per impedire che chi abbia già commesso un reato torni a commetterlo in futuro.
Sanzioni
Le sanzioni possono essere divise in:
- pene: che sono provvedimenti previsti per i soggetti imputabili, che mirano a sanzionare le loro condotte;
- misure di sicurezza: provvedimenti adottati per “risocializzare” i soggetti socialmente pericolosi.
E per quanto riguarda le tipologie di reati, questi si distinguono in:
- delitti: sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione e del fermo;
- contravvenzioni: sono quei reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e dell’ammenda.
La pena di morte, invece, è stata abolita con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il 1° gennaio 1948. Nel 1994 venne anche abolita nel Codice penale militare di guerra e, con la legge costituzionale n. 2 del 2007, è stata espunta dalla Costituzione anche con riferimento alle leggi militari di guerra.
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, d’altronde, ha imposto un generale adeguamento dell’ordinamento penalistico ai principi di libertà ed uguaglianza da essa previsti, pur lasciando in essere il Codice penale Rocco che è entrato in vigore nel 1930 durante la dittatura fascista.
Principi fondamentali
I principi fondamentali del diritto penale sono:
- principio di legalità: nessuno può essere punito se non per un fatto che sia stato tassativamente ed espressamente previsto come reato da una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto;
- principio di materialità: il fatto costitutivo del reato deve consistere in un’azione od omissione realizzata dall’uomo concretamente tangibile;
- principio di colpevolezza: si può essere colpevole, quindi sanzionabile, solo se il fatto sia psicologicamente riconducibile ad un certo autore;
- principio di offensività: la sanzione penale è applicabile solo se viene offeso un bene giuridico.
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