Il Procedimento Penale

Il procedimento penale, inteso come procedimento e processo in senso stretto, rappresenta la concatenazione di atti finalizzati all’emissione, da parte del giudice, di una decisione di colpevolezza o assoluzione nei confronti di uno o più soggetti determinati.

Il processo penale si articola in fasi processuali.

La notizia di reato

Il Pubblico Ministero, nel nostro ordinamento, rappresenta la pubblica accusa ed è colui che acquisisce o riceve la notizia di reato.

Sarà il Pm a iscrivere il nome della persona indagata, la qualificazione giuridica del fatto e le circostanze del reato notiziato, nell’apposito registro tenuto nel suo Ufficio.

In tal modo eserciterà l’azione penale e darà il via al procedimento.
È bene precisare che il Pm potrà iscrivere la notitia criminis anche nel caso in cui sia ancora ignoto l’autore del fatto.

In questo caso, sarà nella fase successiva, attraverso le apposite indagini, che si individuerà l’autore o il possibile autore del fatto contestato, qualora ciò sia possibile.

Le indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari è fondamentale per il futuro del procedimento: è in tale momento che si raccolgono gli elementi utili per accertare la fondatezza della notizia di reato pervenuta, l’identità dell’autore del fatto e le circostanze dello stesso.

Generalmente, il Pubblico Ministero indaga tramite delega delle funzioni alla Polizia Giudiziaria o ai consulenti tecnici esperti nella materia di interesse.

Alla fase delle indagini è preposto un giudice, chiamato Giudice per le indagini Preliminari (GIP), il quale deciderà sulle richieste presentate dal Pubblico Ministero nel corso di questa fase.

Archiviazione

Svolte le indagini preliminari, il Pubblico Ministero, qualora ritenga non fondata la notizia di reato, può presentare al GIP richiesta di archiviazione.

Ciò accade, nel caso di notizia iscritta a carico di ignoti, quando nonostante le indagini eseguite non sia stato possibile individuare l’autore, o gli autori, del fatto di reato. In questo caso, non essendoci nessuno da condannare o assolvere, il procedimento viene archiviato e il processo penale non ha luogo.

Altre ragioni, nel caso di autori noti, possono riguardare i casi in cui:

  • il fatto contestato non è un reato previsto dalla legge;
  • la notizia di reato non è stata riscontrata dalle indagini;
  • il reato si è estinto (ad esempio a causa della morte del suo autore);
  • manca una condizione di procedibilità (ad esempio la querela della persona offesa, laddove necessaria).

Ricevuta la richiesta di Archiviazione, il GIP preposto studierà gli atti e deciderà nel merito.

In particolare, potrà condividere le ragioni del Pubblico Ministero e procedere all’archiviazione, oppure disporre ulteriori indagini, se necessarie, e fissare udienza o infine, qualora ritenga che ci siano già i presupposti per un processo a carico dell’indagato, disporre l’imputazione coatta.

Il rinvio a giudizio

Quando, invece, il Pubblico Ministero ritiene di avere raccolto gli elementi sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, formula apposita richiesta al GIP.

Quest’ultimo “risponderà” fissando l’udienza preliminare, laddove il reato la preveda.

Per i reati minori, quando l’udienza preliminare non è prevista, il giudice che ritiene l’accusa fondata procederà a citazione diretta a giudizio dell’indagato.

L’udienza preliminare

Questa particolare udienza, prevista – come detto - solo per alcuni reati, si svolge in camera di consiglio, dinnanzi alla sola presenza del PM e della Difesa.

Durante l’udienza, la Difesa può chiedere che il procedimento sia eseguito con un rito alternativo (il rito abbreviato o il patteggiamento) oppure, laddove vi siano i presupposti, chiedere la messa alla prova svolgendo lavori di pubblica utilità.

Se non vengono richieste strade alternativa, ciascuno parte esporrà le proprie ragioni e, terminata la discussione, il GUP (giudice dell’udienza preliminare) pronuncerà:

  • sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che l’accusa del PM sia infondata;
  • decreto che dispone il giudizio, se ritiene l’accusa sia fondata.

In questa seconda ipotesi, prende vita il processo penale che ha l’obiettivo di accertare se veramente l’imputato (o gli imputati, o alcuni di loro, o altri) abbiano effettivamente commesso il reato contestato dal PM.

Il dibattimento

La più importante peculiarità della fase processuale per definizione è l’istaurazione di un giusto contraddittorio tra le parti.

Il Giudice istruttore ascolterà l’accusa e la Difesa, gli eventuali testimoni, l’imputato qualora lo chieda ed esaminerà i documenti da loro prodotti.

È bene precisare che il giudice istruttore sarà necessariamente diverso dal giudice che ha deciso sulle richieste del PM durante le indagini preliminari.

Inoltre, il giudice del dibattimento non potrà utilizzare per motivare la sua decisione gli elementi di prova raccolti durante le indagini e ciò per assicurare che il giudice decida a seguito di equo contraddittorio.

La sentenza

A seguito delle necessarie udienze ed acquisite le prove necessarie, il giudice del dibattimento è pronto per decidere.

Condannerà o assolverà l’imputato relativamente ai fatti a lui addebitati, previa analitica esposizione dei motivi della decisione, in sentenza.

Alle parti insoddisfatte della decisione presa, resterà da impugnare la sentenza in appello, instaurando un nuovo giudizio con il solo limite degli elementi precedentemente acquisiti, qualora non ne siano scoperti di nuovi e determinanti.

Il terzo e ultimo grado di giudizio avviene dinnanzi la Corte di Cassazione e può essere proposto solo in presenza di determinati “vizi” della sentenza di appello.

Ultimati i gradi di giudizio, la sentenza diverrà irrevocabile e la decisione definitiva sarà esecutiva.

 

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