In linea generale, l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano per motivi di lavoro è possibile solo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro (c.d. “Decreto Flussi”).
Tuttavia, nell’ipotesi in cui un datore di lavoro in Italia voglia assumere un cittadino straniero residente in Italia o all’estero, è bene fare un’importante differenziazione in base alla cittadinanza del lavoratore: ovvero, è bene individuare se il lavoratore sia un cittadino comunitario o non comunitario.
Assunzioni da parte del datore di lavoro
I cittadini comunitari che vogliono lavorare in Italia
Con riferimento all’assunzione da parte del datore di lavoro di un cittadino comunitario, possiamo dire che questo gode di particolari diritti che derivano dal possesso di una “cittadinanza europea” – che completa e non sostituisce la cittadinanza dello Stato di appartenenza. Di fatto, i cittadini comunitari godono di particolari diritti inerenti alla libera circolazione e al soggiorno nel territorio nazionale italiano e, inoltre, possono svolgere ogni tipo di attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
Pertanto, il datore di lavoro che intende assumere a tempo determinato o indeterminato, stagionale o domestico un lavoratore comunitario deve seguire gli ordinari adempimenti previsti per l'assunzione di un cittadino italiano.
I cittadini dei Paesi terzi: residenti e non residenti in Italia
Per quanto riguarda, invece, l’ingresso regolare del lavoratore straniero non comunitario in Italia, quest’ultimo è subordinato a diversi requisiti e apposite procedure. Anche in questo caso è importante effettuare un’ulteriore differenziazione relativa alla residenza in Italia o all’estero del lavoratore al momento dell’assunzione.
Per il cittadino non comunitario residente all’estero, l’ingresso per motivi di lavoro avviene seguendo un’apposita procedura d’approvazione con un decreto governativo che deve fissare le quote di ingresso per lavoro e il rilascio di un nullaosta al lavoro. Nullaosta che è un atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione autorizza il datore di lavoro ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero. Peraltro, si tratta di un requisito necessario e propedeutico al fine di ottenere il rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Quando il visto è rilasciato da un’Ambasciata o un Consolato
Il visto per motivi di lavoro è rilasciato dall'Ambasciata italiana o dal Consolato italiano del Paese di residenza del cittadino straniero. Può essere richiesto per motivi di lavoro subordinato o per motivi di lavoro autonomo. Nel caso di lavoro autonomo, in Italia, serve che la prestazione abbia natura non occasionale e carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie.
Per ottenerlo, però, occorre anche possedere dei requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.
L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nullaosta per l'assunzione di un lavoratore straniero non comunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.
Il cittadino non comunitario già residente in Italia
Per il cittadino straniero che invece è già residente in Italia la possibilità di lavorare è subordinata al possesso del permesso di soggiorno. Permesso che consente l'esercizio dell'attività lavorativa, dopo aver compiuto adempimenti procedurali che coinvolgono sempre lo Sportello Unico per l’Immigrazione – dove il cittadino non comunitario si recherà al fine di firmare il contratto, compilare la richiesta di permesso di soggiorno e convertire il codice fiscale provvisorio in quello definitivo – e la Questura competente per luogo, la quale convocherà il lavoratore straniero per la consegna del permesso di soggiorno.
Per concludere, le procedure inerenti al rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro e per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Italia si dimostrano spesso essere difficoltose e confusionarie, oltre che soggette a un durevole iter burocratico.
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