La Separazione

Quando si parla di Separazione coniugale è opportuno delineare gli ambiti e le modalità in cui si applica tale istituto giuridico. La crisi in un rapporto coniugale può determinare due tipi di separazione:

  • La Separazione di fatto 
  • la Separazione legale

La separazione di fatto

Con riferimento separazione di fatto, i coniugi si trovano in uno status in cui pongono fine al loro rapporto, ovvero alla convivenza e alla comunione di vita materiale e spirituale. Essi si avvalgono di questa modalità di separazione quando viene a mancare l’affectio coniugalis, ovvero il rapporto morale e materiale, a cui quest’ultimi sono tenuti in virtù dei loro diritti e doveri reciproci. Nello specifico, si interrompe la convivenza senza che vi sia alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria e senza nessun accordo omologato dal Tribunale.

I rapporti  personali  e  patrimoniali  continuano  ad  essere  regolati  dalla legge  sul  matrimonio  (articoli 143  e  seguenti del Codice civile). Quindi, la separazione di fatto non fa acquistare alla coppia lo status giuridico di coniugi legalmente separati.

La separazione legale consensuale

È opportuno anche specificare quali sono le decisioni adottate nel rispetto dell’altro, dei figli e degli obblighi di assistenza e mantenimento. È proprio la mancanza del provvedimento giudiziario a differenziare la separazione di fatto dalle forme tipiche di separazione disciplinate dal Codice civile.

Con riferimento alla separazione consensuale, invece, si può specificare come essa rappresenti un istituto giuridico che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo. Questo tipo di separazione si differenzia dalla prima in quanto laccordo intercorso tra i coniugi deve essere omologato dal tribunale con apposito provvedimento. Inoltre, i coniugi in tale accordo stabiliscono i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale. Spesso ci si avvale di questa tipologia di separazione rispetto a quella giudiziale in quanto i tempi procedurali sono più brevi, risultando quindi una forma privilegiata per l’ordinamento.

Questo tipo di separazione è disciplinata dall’articolo 158 del Codice civile, il quale stabilisce al primo comma: “La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice”. Al secondo comma, invece, stabilisce: “Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi, indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione”.

Separazione e responsabilità genitoriale

Per quanto concerne la responsabilità genitoriale occorre specificare come essa continui a gravare su entrambi i genitori e che i figli devono mantenere un rapporto equilibrato sia con la madre che con il padre. Di contro, i genitori continuano col mantenimento economico dei figli, anche se quest’ultimi sono maggiorenni, mentre l’assegnazione della casa coniugale è attribuita con riferimento al primario interesse dei figli. Quindi, sostanzialmente, i coniugi che decidono di avvalersi della separazione consensuale devono predisporre un accordo esaustivo tramite i loro legali, presentando ricorso presso la cancelleria del tribunale competente. Successivamente, entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente indicherà la data dell’udienza utile per la comparizione delle parti. I coniugi dovranno comparire personalmente all’udienza fissata dinanzi al presidente del Tribunale, per verificare se vi sono i presupposti per un tentativo di conciliazione. Spesso, il procedimento si conclude con un decreto di omologazione della separazione consensuale che costituisce, a tutti gli effetti, il presupposto fondamentale per la modifica dello status dei coniugi.

La separazione legale giudiziale

Qualora, invece, i coniugi non riescano ad arrivare a un’intesa sulle condizioni di separazione, si parlerà di separazione giudiziale (articolo 151 del Codice civile). In questo caso, l’avvio della causa avviene con ricorso di uno dei due coniugi, con competenza territoriale del luogo di ultima residenza dei coniugi. Seguirà la prima udienza in cui le parti sono tenute a comparire personalmente insieme ai loro legali davanti al presidente del tribunale. Spesso si verifica l’ipotesi in cui il ricorrente o il convenuto non si presenti in udienza: se è il primo a non presentarsi, la domanda è come se non avesse effetto, mentre se è il secondo a non comparire verrà fissata una nuova udienza per la comparazione. Durante l’udienza di comparizione, il giudice istruttore tenterà sempre una conciliazione delle parti e se non dovesse arrivare a una conciliazione, adotterà dei provvedimenti che siano a tutela del coniuge più debole e dei figli, fissando in tal senso una nuova udienza di comparizione delle parti e trattazione, applicando così le modalità del rito ordinario. Infine, il provvedimento emesso in seguito a conclusione del procedimento assumerà la forma di una sentenza. Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti da adottare in merito ai figli, è bene ricordare che in caso di figli minori e se non vi è stato un accordo tra i coniugi, sarà il giudice a dover risolvere ogni questione relativa all’affido e al mantenimento; nello specifico in merito all’affido il giudice si orienterà prioritariamente verso la possibilità di accordare un affido congiunto, determinando modalità e tempistiche di incontri presso ciascun genitore. Per quanto riguarda il mantenimento è fatta salva la possibilità dei coniugi di stabilire accordi in tal senso, in mancanza sarà il giudice a stabilire un assegno periodico in proporzione ai redditi dei genitori. Altresì, uno dei due coniugi può dimostrare che la crisi è determinata dal comportamento dell’altro e quindi ottenere i benefici previsti dalla legge. Infatti, è fondamentale accertare non solo la crisi coniugale, ma anche che l’intollerabilità del rapporto è conditio sine qua non per la pronuncia della separazione coniugale. È bene ricordare come nell’articolo 143 del Codice civile siano enunciati i doveri coniugali (fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione) e in caso di violazione degli stessi si può ottenere sentenza di separazione con addebito.

Sarà poi l’autorità giudiziaria a verificare se la rottura dell’unione coniugale sia dipesa dalla violazione di cui all’art 143. Inoltre, il coniuge a cui sia stata addebitata la separazione da un lato perderà il diritto a ricevere un assegno di mantenimento e dell’altro conserverà il diritto agli alimenti, laddove ricorrano i presupposti e sussista un evidente stato di bisogno. Per quanto riguarda, invece, l’assegnazione della casa coniugale è bene specificare che bisogna sempre far riferimento all’interesse primario, ovvero la prole. In mancanza di figli e in mancanza di apposito accordo, l’assegnazione non può avvenire esclusivamente al solo marito o alla sola moglie. Al riguardo è bene distinguere due ipotesi: se entrambi i coniugi sono comproprietari si potrà richiedere la divisione giudiziale, se invece la casa familiare è di proprietà esclusiva di un solo coniuge, rientrerà nella sfera di disponibilità del coniuge proprietario.

 

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