Cosa Devi Sapere

"IN QUANTO TEMPO SI PRESCRIVE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE?" 

All'azione di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale si applica il disposto di cui all'art. 2947 comma 2 c.c. che sancisce la prescrizione in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. 

"CHE TEMPI DEVO ASPETTARMI PER OTTENERE UN RISARCIMENTO?"

Generalmente, per i sinistri con soli danni a cose, la fase stragiudiziale può variare da un minimo di 30 giorni  nel caso in cui il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, fino ad un massimo di 60 giorni, termine entro il quale la compagnia assicurativa dovrà provvedere a formulare una congrua e motivata offerta risarcitoria. 

Diversamente,  nel caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso,  la fase stragiudiziale avrà una durata di un minimo di 90 giorni, termine entro il quale la compagnia assicurativa, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta e aver provveduto agli accertamenti necessari, formulerà congrua e motivata offerta.

Naturalmente,  nel caso in cui il danneggiato abbia riportato lesioni personali che necessitano di tempi più lunghi per la stabilizzazione, i tempi per la definizione stragiudiziale potrebbero richiedere tempi diversi.

Qualora invece fosse necessario avviare un’azione giudiziaria, questa comporterà tempistiche più lunghe, in quanto un processo civile è scandito da varie fasi.

"COSA SI INTENDE PER DANNO BIOLOGICO?"

Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psicofisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale.

"SE IL SINISTRO E' CAUSATO DA UN VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO, POSSO OTTENERE UN RISARCIMENTO DEI DANNI?" 

E' possibile ottenere il risarcimento dei danni anche nel caso di altrui veicolo non assicurato o non identificato attraverso il “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”. 

In particolare,  la liquidazione dei danni sarà gestita da alcune imprese di assicurazione, con competenza territoriale riferita al luogo di accadimento del sinistro, alle quali sarà affidato l'incarico di provvedere al risarcimento dei danni in favore dei danneggiati.

Scopri se hai diritto ad un risarcimento qui