La responsabilità contrattuale deriva dall’inadempimento, dall’inesatta esecuzione o dall’esecuzione tardiva di un’obbligazione derivante da un rapporto contrattuale, o da altre fonte tipica o atipica.
Tale responsabilità trova il fondamento legislativo nell’articolo 1218 cc. il quale espressamente prevede che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Va peraltro distinta dalla responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cc, la quale invece deriva dalla lesione dall’obbligo generale del neminem ledere.
Per evitare di incorrere in tale forma di responsabilità, la parte debitrice, nell’esecuzione delle obbligazioni, dovrà mantenere un comportamento conforme alla diligenza del buon padre di famiglia (indica l’uomo medio), figura espressamente prevista all’art. 1176 cc.
Peraltro va chiarito che nelle ipotesi di responsabilità contrattuale la posizione del creditore è maggiormente tutelata dal momento che trova applicazione il principio di presunzione della colpa: spetta all’attore, ai fini della risarcibilità del danno, dimostrare esclusivamente l’inadempimento e l’entità del danno, sul debitore incombe invece l’onere, maggiormente gravoso, di dover provare l’impossibilità sopravvenuta dovuta a cause a lui non imputabili, così come previsto dall’art. 1218 cc.
Il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dal ritardo nell’esecuzione, così come stabilito dall’art. 1223 cc, deve comprendere sia il cd. danno emergente, cioè la perdita subita dal creditore, che il lucro cessante cioè il mancato guadagno, sempre che sussista il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno.
Infine è utile accennare al fatto che la responsabilità contrattuale si prescrive nel periodo di 10 anni ai sensi dell’art. 2947 cc, ad eccezione di alcune tipologie contrattuali che prevedono tempi più brevi. E’ dunque fondamentale, per evitare la prescrizione dei propri diritti, agire e rispettare i termini previsti dalla legge.
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