L'origine delle merci - Diritto Doganale

Nel diritto doganale, quando si fa riferimento all’origine delle merci in commercio, si suole in linea di massima indicare la c.d. nazionalità economica delle stesse.

Sotto questo profilo, il trattamento doganale delle merci è determinato da tre – distinti ma complementari – elementi: classificazione tariffaria, valore doganale e – per l’appunto – l’origine delle merci.

Il concetto di origine delle merci, dal punto di vista strumentale, ha nel tempo assunto sempre maggiore rilevanza soprattutto con riferimento al crescente sviluppo del trading internazionale.

A tal proposito, il diritto doganale attua una fondamentale distinzione tra origine preferenziale ed origine non preferenziale delle merci in commercio. La distinzione ha rilevanza tanto sul piano nozionistico che sul piano giuridico, giacché la regolamentazione è affidata a fonti normative differenti.

Con riferimento alle merci di origine non preferenziale, quest’ultime vengono dichiarate in dogana e, sebbene venga generalmente applicato il principio della libera prova, alcuni Paesi chiedono l’esibizione di un certificato di origine (C.O.) che attesti l’origine la provenienza geografica e l’origine non preferenziale dichiarata dei beni; altri addirittura che il certificato di origine sia vidimato dal proprio Consolato e tradotto.

Tale documento, in Italia, viene rilasciato su richiesta dell’esportatore dalla Camera di commercio e comporta, tra l’altro, l’applicazione dell’etichettatura di “made in”.

L’origine non preferenziale assume spesso altresì la denominazione di origine comune o commerciale dal momento che essa non dà diritto a trattamenti preferenziali daziari, come invece accade nel caso delle merci di origine preferenziale.

È bene inoltre evidenziare che il concetto relativo all’origine non preferenziale si riferisca alle merci prodotte interamente, ovvero che abbiano subito l’ultima lavorazione sostanziale, in un dato Paese.

A tal proposito, preme fare un breve accenno in relazione alle c.d. operazioni minime.

Quest’ultime non sono mai considerate idonee ai fini della trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, per il conferimento dell’origine preferenziale del prodotto. Esse si sostanziano solitamente nelle alterazioni, manipolazioni e modificazioni volte ad assicurare la conservazione in buone condizioni dello stato dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio, ovvero nelle operazioni volte a facilitarne la spedizione o il trasporto, come nel caso dell’imballaggio.

Con riferimento – invece – alla nozione di origine preferenziale, quest’ultima consente di individuare l’origine doganale delle merci. Più nel particolare, essa individua l’origine del prodotto avendo a riguardo le disposizioni disciplinanti il libero mercato che l’Unione Europea ha siglato con alcuni Paesi terzi.

In questo senso, l’applicazione di tali disposizioni permette al prodotto importato e/o esportato la concessione benefici tariffari o esenzioni daziarie particolarmente vantaggiose per il Paese di destinazione. Pertanto, il prodotto di origine preferenziale gode di un trattamento preferenziale in virtù di specifici accordi di libero scambio sottoscritti fra il Paese di esportazione e il Paese di destinazione della merce.

Tali accordi prevedono altresì degli specifici criteri per la determinazione dell’origine preferenziale elencando, fra l’altro, anche le trasformazioni sufficientemente idonee a conferire l’origine preferenziale alla merce.

Al fine di poter attestare l’origine preferenziale del prodotto sarà essenzialmente fondamentale determinare in modo preciso la voce doganale della merce da esportare, applicando in un secondo momento la relativa regolamentazione stabilita nell’accordo di libero scambio siglato dall’UE con il Paese di destinazione della merce.

Al fine vedersi riconoscere le sopramenzionate agevolazioni ed esenzioni daziarie che caratterizzano le merci di origine preferenziale, è necessaria altresì la presentazione di un’idonea documentazione che attesti l’origine dei prodotti (più nel dettaglio, al fine di certificare l’origine preferenziale, possono esser presentati i seguenti documenti: Certificato EUR 1; Certificato EUR MED; Certificato FORM A).

Gli accordi che disciplinano le norme di origine delle merci in commercio prendono il nome di “Protocollo sull’origine”. All’interno di tali accordi, vengono disciplinate le lavorazioni e modificazioni che i prodotti non originari dell’UE necessitano di subire affinché il prodotto finale possa ottenere lo status originario preferenziale UE.

Naoures Ghouma

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