In un mercato fortemente competitivo, la protezione della Proprietà Industriale rappresenta un’azione di fondamentale valenza strategica per imprenditori e società. Tutelare i diritti ad essa connessi diventa necessario per difendere la propria posizione sul mercato, sia locale che internazionale.
Che cos’è la Proprietà Industriale?
La Proprietà Industriale è l’insieme dei diritti e delle norme che disciplinano:
• Segni distintivi dell’impresa, della società e dei prodotti realizzati: come i marchi, le indicazioni geografiche, le denominazioni d’origine;
• Le innovazioni tecniche e di design proprie di un determinato soggetto economico: invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali.
In cosa differisce dalla proprietà intellettuale?
La Proprietà Industriale trasferisce alla realtà imprenditoriale i principi della Proprietà Intellettuale, ossia quella materia che si occupa della tutela dei frutti dell’inventiva e dell’ingegno umani.
La legge riconosce agli autori il diritto allo sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e indica gli strumenti legali idonei a proteggersi da plagi ed eventuali abusi di soggetti terzi non autorizzati.
La finalità è quella di assicurare ai titolari dei diritti di proprietà industriale un adeguato ritorno economico sugli investimenti che sono stati necessari per raggiungere quel determinato risultato creativo.
Tuttavia, tale distinzione vigente in Italia, è inesistente in altri paesi (soprattutto quelli anglosassoni).
Come si acquistano i diritti di proprietà industriale?
In Italia la normativa di riferimento è quella contenuta nel D.Lgs. n. 30/2005, il cosiddetto Codice della Proprietà Industriale (CPI), che contiene tutte le norme inerenti a tutti i diritti della Proprietà Industriale, tra cui marchi e brevetti.
Il Codice anzidetto disciplina i modi di acquisto dei diritti di Proprietà Industriale, che si realizzano attraverso due pratiche: la brevettazione e la registrazione.
In particolare:
• La Brevettazione riguarda le invenzioni e i modelli di utilità.
• La Registrazione è necessaria per i marchi, i disegni e i modelli.
Posso tutelare il mio marchio anche se non ho provveduto a registrarlo? Sì, la legge tutela anche marchi non registrati, seppur in misura meno efficace.
Ulteriori segni distintivi quali la ditta e l’insegna, insieme alle informazioni aziendali riservate (know-how) e alle indicazioni geografiche protette, non sono – invece - soggetti a registrazione e sono tutelati solo quando ricorrono i presupposti di legge.
Qual è l’ufficio competente a cui rivolgersi?
In Italia, i servizi e i diritti relativi ai titoli di proprietà industriale sono gestiti dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che è un organo del Ministero delle attività produttive, al quale indirizzare le domanda di concessione del brevetto o di registrazione del marchio.
Il controllo esercitato dall'Ufficio mira ad accertare, oltre alla regolarità formale della domanda, il requisito dell’ ”industrialità” e la non contrarietà del marchio o dell’invenzione alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume.
la data a decorrere della quale il diritto di proprietà industriale può essere fatto valere, coincide con quella di deposito della domanda diretta a ottenere il relativo titolo.
È necessario, prima di effettuare le operazioni di registrazione del marchio o del deposito del brevetto, assicurarsi che siano rispettati alcuni aspetti tecnici fondamentali che renderebbero la protezione inefficace.
I marchi registrati a livello sovranazionale
Oltre alla strada nazionale, le possibili vie per la protezione dei marchi nell'UE sono la strada del Benelux introdotto nel 1994, e la via del riconoscimento internazionale.
Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea codifica e sostituisce tutti i precedenti regolamenti CE sui marchi dell'UE.
L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è responsabile della gestione del marchio e dei disegni dell'UE.
Per registrare un marchio ed ottenere un riconoscimento internazionale è possibile rivolgersi direttamente alla camera di commercio, che inoltrerà la domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, il quale a sua volta la spedirà all’Ufficio WIPO di Ginevra che provvederà a notificare la richiesta di registrazione ai singoli Stati indicati nella domanda.
È possibile anche procedere tramite l’Ufficio dei marchi europei (EUIPO) per ottenere il riconoscimento internazionale del proprio titolo.
Tutela giurisdizionale e amministrativa
Nel caso di un uso illecito di un diritto altrui, la legge indica le azioni, le sanzioni civili (come il sequestro e l’inibitoria) e gli altri rimedi attivabili dal titolare del diritto leso, come l’ottenimento del risarcimento del danno.
Inoltre, il Codice della Proprietà Industriale prevede, nel Capo IV, il rimedio dell’opposizione già durante la fase di registrazione di un marchio da parte di un terzo, in presenza di determinati requisiti.
Viene così offerto un utile strumento amministrativo per bloccare sul nascere una minaccia alla propria Proprietà Industriale.
In un settore così complesso e delicato l’aiuto di un professionista è determinante sia per compilare correttamente la domanda di registrazione o brevettazione sia per ricevere una consulenza ai fini della tutela dei propri diritti, mettendo al sicuro la propria invenzione o il proprio marchio dagli attacchi della concorrenza.
Elena Spada
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